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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23832/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante nei confronti della vicina, avente ad oggetto la violazione delle distanze legali tra costruzioni e la regolarità di alcune opere edilizie, tra cui una finestra apribile sopra il portone e un solaio antistante una finestra sul lato est. La Corte di merito aveva ritenuto sussistente la violazione delle distanze e aveva ordinato il ripristino di alcune opere. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 873 c.c., sostenendo che una parte della propria costruzione sarebbe stata edificata al confine e che i capannoni sarebbero stati adiacenti, con conseguente applicabilità del regime dell’aderenza; ha inoltre lamentato che la Corte d’appello non avrebbe considerato lo ius superveniens e la conformità dell’opera al PRG, anche in relazione alla legge regionale Veneto n. 14/2009 (c.d. Piano Casa). Con il secondo motivo ha denunciato contraddittorietà della motivazione e omesso esame di fatto decisivo quanto all’ordine di ripristino della finestra apribile sopra il portone, assumendo che il CTU avesse rilevato che la finestra non fosse mai stata apribile. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatto decisivo, richiamando CTU e documenti in appello dai quali risulterebbe che il solaio antistante la finestra a quattro aperture era stato realizzato nel 1971 dal precedente proprietario e poi frazionato successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, osservando che la Corte di merito aveva accertato che il fabbricato della ricorrente confinava con quello dell’attrice e, nella parte più a ovest, fronteggiava l’area scoperta di pertinenza del capannone della controparte; ha quindi escluso che fosse stato dedotto e provato nei gradi di merito che le costruzioni fossero in aderenza. Inoltre, il ricorso si limitava a riportare stralci della CTU e rappresentazioni grafiche senza indicare puntualmente le parti della perizia da cui emergerebbe l’aderenza, con conseguente inammissibilità della censura. Quanto alla conformità urbanistica richiamata dalla ricorrente, la Corte ha condiviso l’esclusione della derogabilità delle distanze legali mediante la legge regionale Veneto n. 14/2009, richiamando l’orientamento della Corte costituzionale sulla inderogabilità dell’art. 9 D.M. 1444/1968. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché coperti da doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; inoltre, la Corte ha rilevato che in cassazione non è più deducibile il vizio di contraddittoria motivazione, residuando solo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    La distanza minima tra costruzioni opera salvo il caso di edifici uniti o aderenti; la censura che invoca l’aderenza è inammissibile se non specificamente dedotta e dimostrata nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere affermata in modo astratto se presuppone una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è oggi limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentita la censura per insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sono inammissibili le censure che mirano a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, salvo specifiche deduzioni non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    Le norme statali sulle distanze tra costruzioni hanno natura inderogabile e sono poste a tutela di esigenze unitarie di igiene e sicurezza su tutto il territorio nazionale.

  • art. 2-bis D.L. 32/2019

    È richiamato come base del consolidato orientamento sulla inderogabilità delle distanze statali rispetto a discipline regionali difformi.

  • L. Regione Veneto n. 14/2009

    La normativa regionale c.d. Piano Casa non è idonea a derogare alla disciplina statale inderogabile sulle distanze tra edifici.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell’art. 873 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto, quando la doglianza presupponga un diverso accertamento in fatto sull’aderenza o sul confine delle costruzioni.
  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se il fatto storico omesso è decisivo, discusso tra le parti e non già valutato dal giudice di merito; non può risolversi nella contestazione della sufficienza o logicità della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale è fortemente ristretto e non consente di rivalutare CTU e documenti se non nei limiti del paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le norme statali sulle distanze legali tra costruzioni sono inderogabili e prevalgono su discipline regionali o strumenti urbanistici che pretendano di consentire deroghe incompatibili.
  • Chi deduce un fatto emergente da CTU o documenti deve indicare in modo puntuale dove tale fatto risulti negli atti, non essendo sufficiente il richiamo generico o la trascrizione di stralci parziali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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