Cassazione Civile, Ordinanza n. 10720/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRES e IRAP relativi al periodo d’imposta 2012 emessi nei confronti di una società poi fallita e della controllante, entrambe aderenti alla tassazione di gruppo. L’ufficio ha qualificato la società come "in perdita sistematica" perché, nel triennio 2009-2011, risultavano due esercizi in perdita fiscale e un terzo con reddito imponibile inferiore al minimo presunto; da ciò ha tratto l’applicazione del regime presuntivo delle società di comodo e la conseguente rettifica del reddito. La contribuente ha contestato gli avvisi sostenendo che l’avvio, nel 2013, del concordato preventivo dovesse comportare la disapplicazione automatica della disciplina anche per l’anno 2012, in base alle cause di non applicazione previste per le società non operative e richiamate, per le società in perdita sistematica, dal provvedimento direttoriale del 2012. La CTR ha accolto tale tesi; l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, dell’art. 2 d.l. n. 138/2011 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo: che il concordato del 2013 non poteva incidere sul periodo d’imposta 2012; che le cause automatiche di esclusione/disapplicazione operate sui periodi di osservazione e non sull’anno di applicazione; e che la CTR avrebbe erroneamente esteso alla fattispecie la ratio antielusiva, non considerando le asserite illegittime svalutazioni contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia e ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente. Ha interpretato in senso ampio la disciplina applicabile alle società in perdita sistematica, affermando che la disapplicazione automatica per sopravvenuta procedura concorsuale opera anche con riferimento al periodo d’imposta oggetto di accertamento (2012), se il termine di presentazione della dichiarazione scade dopo l’inizio della procedura. Secondo la Corte, una lettura restrittiva renderebbe la previsione priva di effetti e determinerebbe un’irragionevole disparità rispetto alle società non operative, oltre a confliggere con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva. È stato anche escluso che la censura dell’ufficio sulle svalutazioni contabili potesse essere esaminata in cassazione perché diretta a ottenere una rivalutazione del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 117 TUIR
richiamato come base della tassazione di gruppo cui aderivano le società coinvolte.
art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, d.l. n. 138/2011
definisce le società in perdita sistematica e il meccanismo di attrazione alla disciplina delle società di comodo per il quarto periodo d’imposta del triennio di osservazione.
art. 30, l. n. 724/1994
disciplina le società non operative, prevede cause di esclusione automatiche e consente la disapplicazione in presenza di situazioni oggettive individuate dall’Agenzia.
art. 30, comma 1, secondo periodo, n. 6-ter, l. n. 724/1994
tra le cause di esclusione automatica vi è l’assoggettamento a procedure concorsuali, incluso il concordato preventivo.
art. 30, comma 4-ter, l. n. 724/1994
consente al direttore dell’Agenzia delle entrate di individuare situazioni oggettive di disapplicazione automatica.
provvedimento Agenzia delle entrate n. 23681/2008
per le società non operative stabilisce la disapplicazione in caso di concordato preventivo e ne retrodata gli effetti ai periodi d’imposta precedenti all’inizio della procedura con dichiarazioni scadenti dopo tale inizio.
provvedimento Agenzia delle entrate n. 87956/2012
per le società in perdita sistematica prevede analoga disapplicazione automatica per le società assoggettate a procedure concorsuali, con retroazione ai periodi d’imposta precedenti all’inizio della procedura e dichiarazioni scadenti successivamente.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per censurare violazione di legge.
artt. 3 e 53 Cost.
la Corte li richiama per evidenziare che l’interpretazione restrittiva dell’ufficio produrrebbe disparità di trattamento e violerebbe ragionevolezza e capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nella disciplina delle società in perdita sistematica, la disapplicazione automatica per l’assoggettamento a procedura concorsuale può operare anche con riferimento al periodo d’imposta oggetto di accertamento, se il termine di presentazione della relativa dichiarazione scade dopo l’inizio della procedura.
- Le cause automatiche di esclusione/disapplicazione previste per le società non operative e quelle previste per le società in perdita sistematica vanno lette in modo coerente, poiché sono accomunate dalla medesima ratio e non possono essere interpretate in modo da svuotare di effetto la previsione normativa.
- Un’interpretazione che restringa la retroazione della disapplicazione al solo periodo di osservazione, escludendo il quarto anno di applicazione del regime, può risultare abrogante della disposizione e incompatibile con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, neppure per sostenere che il reddito minimo presunto sia stato alterato da illegittime valutazioni contabili, se la censura mira in realtà a un nuovo esame del merito.
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