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Sentenza

Sentenza n. 10607/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, adottata dal Direttore Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante in oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, e relativi allegati, pubblicata in pari data e comunicata via PEC in data 15.12.2022; - di tutti gli atti e provvedimenti richiamati in quello impugnato, incluse: la deliberazione n. 596 del 28.8.2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; la deliberazione n. 404 del 27.8.2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; la deliberazione n. 369 del 23.8.2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; la deliberazione n. 1142 del 28.8.2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; la deliberazione n. 848 del 3.9.2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; la deliberazione n. 467 del 29.8.2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; la deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; la deliberazione n. 151 del 30.8.2019 del direttore generale dell'ASL AT; la deliberazione n. 388 del 26.8.2019 del direttore generale dell'ASL BI; la deliberazione n. 909 del 6.9.2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; la deliberazione n. 361 del 29.8.2019 del direttore generale dell'ASL CN1; la deliberazione n. 309 del 22.8.2019 del direttore generale dell'ASL CN2; la deliberazione n. 320 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL NO; la deliberazione n. 510 del 23.8.2019 del direttore generale dell'ASL TO3; la deliberazione n. 977 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL TO4; la deliberazione n. 806 del 28.8.2019 del direttore generale dell'ASL TO5; la deliberazione n. 856 del 29.8.2019 del direttore generale dell'ASL VC; la deliberazione n. 701 del 4.9.2019 del direttore generale dell'ASL VCO, unitamente a tutti gli allegati alle citate delibere; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, compresa la nota della Regione Piemonte prot. n. BU47S4 del 24.11.2022, recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati e in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico' (CE) e ‘Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR.

Giustizia amministrativa202303418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali di riparto del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, inclusi il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Piemonte recante gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e il riparto del payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti e consequenziali, contestando quindi il complessivo meccanismo di determinazione e imputazione del ripiano. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, pagando il 48% dell’importo risultante dai provvedimenti regionali e provinciali, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che il pagamento agevolato ha fatto venir meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, ma che, sul piano processuale, la fattispecie non integra tecnicamente una cessazione della materia del contendere: il bene della vita conseguito dalla ricorrente, consistente nella definizione della propria posizione mediante pagamento in misura ridotta, è diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, ossia l’eliminazione degli atti impugnati dall’ordinamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. n. 34/2023

    «la cessazione della materia del contendere»

    La disposizione consente al fornitore di definire la propria posizione pagando una quota ridotta, pari nel caso concreto al 48% dell’importo dovuto. Sebbene la legge qualifichi l’effetto come cessazione della materia del contendere e preveda la compensazione delle spese, il giudice ha ritenuto che processualmente ricorra l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il risultato conseguito è diverso da quello perseguito con l’azione di annullamento.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il ricorrente consegue un’utilità sopravvenuta che elimina l’interesse attuale alla decisione, ma tale utilità è diversa dall’eliminazione dell’atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché definito con cessazione della materia del contendere.
  • La definizione agevolata del payback sui dispositivi medici mediante pagamento di una quota ridotta determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio contro i provvedimenti di ripiano, pur non comportando tecnicamente l’eliminazione degli atti impugnati dall’ordinamento.
  • La compensazione integrale delle spese è coerente con una decisione meramente processuale fondata sul sopravvenuto difetto di interesse, quando la normativa applicabile prevede tale regolazione e non viene accertata la soccombenza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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