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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 20 del 22 gennaio 2024: riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’AIA di cui al decreto dirigenziale n. 89 del 10 maggio 2011.

Giustizia amministrativa202400491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale che assentiva il riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’AIA relativa a un insediamento produttivo per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, nonché i pareri e nulla osta presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un’area confinante con l’insediamento produttivo della controinteressata, impugnava il decreto regionale di riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell’autorizzazione integrata ambientale, deducendo che l’opificio fosse stato realizzato abusivamente, in assenza di autorizzazione paesaggistica e quindi di titoli edilizi efficaci. Contestava inoltre i pareri favorevoli e gli altri atti istruttori presupposti, sostenendo che fossero fondati sul falso presupposto della legittimazione paesaggistica dell’opificio. La controinteressata eccepiva anche la carenza di interesse ad agire, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione, ravvisando l’infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito prova dell’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area di proprietà della controinteressata, come richiesto dall’art. 64, comma 1, c.p.a. Al contrario, dagli elementi prodotti risultava che l’area industriale di Buccino, classificata zona D.i., era stata inserita, già dal 1982, in un piano pluriennale di attuazione relativo alle infrastrutture delle aree industriali, le cui previsioni erano state concretamente realizzate prima del 6 settembre 1985. Ne conseguiva l’applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 rispetto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), del medesimo decreto. Il TAR ha valorizzato, in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Salerno, la nota della Soprintendenza del 15 maggio 2024 e l’attestazione del Sindaco di Buccino del 16 aprile 2024, tutte convergenti nell’escludere la sottoposizione dell’area a tutela paesaggistica. È stata ritenuta irrilevante la precedente sentenza dello stesso TAR che aveva postulato l’esistenza del vincolo, poiché quella decisione era stata adottata sulla base delle allegazioni e degli elementi allora disponibili, senza che fossero emersi i fatti successivamente documentati circa la preesistenza e la concreta attuazione del piano pluriennale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    La parte che fonda la propria domanda sull’esistenza di un vincolo paesaggistico deve fornire la prova dei fatti rilevanti; nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del vincolo sull’area interessata.

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004

    Prevede la tutela paesaggistica delle aree ivi indicate, la cui applicazione era invocata dalla ricorrente.

  • art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004

    la disposizione di cui al citato comma 1 lett. c, non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate»

    L’esclusione dal vincolo paesaggistico opera per le aree inserite, prima del 6 settembre 1985, in piani pluriennali di attuazione concretamente realizzati; l’area industriale di Buccino rientra in tale deroga.

  • art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990

    Il parere della Soprintendenza è stato acquisito per silentium nell’ambito della conferenza di servizi.

  • art. 32 l. n. 219/1981

    Costituisce il riferimento normativo del piano pluriennale di attuazione per la realizzazione del programma di infrastrutture delle aree industriali, la cui concreta realizzazione ha rilevanza ai fini dell’esclusione della tutela paesaggistica.

Massime di principio

  • L’esistenza di un vincolo paesaggistico invocata a fondamento dell’impugnazione deve essere provata dalla parte che la deduce; in mancanza di tale prova, la censura basata sull’omesso rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non può essere accolta.
  • La tutela paesaggistica prevista dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 non si applica alle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione relativi a zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, purché le relative previsioni siano state concretamente realizzate.
  • La concreta attuazione, anteriormente alla data rilevante, di un piano pluriennale per le infrastrutture di un’area industriale può determinare l’esclusione della tutela paesaggistica ex art. 142, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, anche quando l’area sia classificata dagli strumenti urbanistici come zona industriale.
  • Una precedente decisione giudiziale che abbia affermato l’esistenza di un vincolo paesaggistico sulla base degli elementi allora allegati non preclude una diversa valutazione in un successivo giudizio, quando emergano nuovi elementi fattuali documentati e idonei a dimostrare l’applicabilità della deroga normativa.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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