Cassazione Penale, Sentenza n. 30687/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 2.1.2024 che aveva accolto l'appello del PM e annullato il provvedimento del GIP che autorizzava l'indagato ad allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, omessa valutazione di documenti, erronea applicazione delle norme processuali (tra cui l'effetto devolutivo dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.) e contestava la valutazione delle esigenze cautelari e la presunta contraddittorietà riguardo all'imposizione del braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura degli arresti domiciliari era stata revocata nel frattempo. Pur rilevando che la rinuncia era stata sottoscritta solo dal difensore senza procura speciale, la Corte ha ritenuto che la revoca reale della misura (documentata) comportasse il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione. In conseguenza di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata disposta condanna alle spese né applicata l'ammenda prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'effetto devolutivo dell'appello cautelare: il gravame cautelare è limitato alla questione devoluta e non consente una rivalutazione estesa delle esigenze cautelari già apprezzate
art. 284, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai criteri di applicazione della misura e alle esigenze personali (es. condizioni di indigenza e lavoro autonomo) da considerare nella valutazione della misura alternativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma menzionata in tema di possibile ammenda per ricorso infondato; la Corte ha ritenuto che, per sopravvenuta mancanza di interesse, non si applica la sanzione né la condanna alle spese
Giurisprudenza di legittimità (massime citate)
Sez. U, Sent. n. 12603/2015 Celso; Sez. U, n. 11803/2020 Ramondo; Sez. U, n. 7/1997 Chiappetta; SS.UU. 24.3.1995 n. 10 Meli
Principi richiamati: la rinuncia del difensore richiede procura speciale per essere efficace come atto abdicativo dell'imputato; tuttavia, il sopravvenuto venir meno dell'interesse processuale (es. revoca della misura) determina inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese o all'ammenda
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, viene meno l'interesse concreto alla pronuncia (per esempio perché la misura cautelare impugnata è stata revocata), il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia formale al ricorso sottoscritta solo dal difensore richiede normalmente procura speciale per vincolare l'imputato; tuttavia, la cessazione materiale dell'interesse (revoca della misura) può comunque determinare l'inammissibilità anche in assenza della procura speciale documentata.
- Quando il giudice di merito decide sull'appello cautelare, l'esame è vincolato alle questioni effettivamente devolute: non è consentita una rivalutazione estesa delle esigenze cautelari oltre i limiti dell'impugnazione (richiamo di art. 310 c.p.p.).
- Il venir meno dell'interesse alla decisione comporta anche che non si procede alla condanna alle spese processuali né all'applicazione dell'ammenda ex art. 616 c.p.p.
- Nelle impugnazioni cautelari è importante impugnare tempestivamente il provvedimento specifico: un ricorso che formalmente investe un atto ma in realtà mira a un altro provvedimento non tempestivamente impugnato può incontrare ostacoli di inammissibilità o di giudicato cautelare.
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