Ordinanza n. 2042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 479/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 479/2026, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (appellati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva accolto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici dell'appello né le questioni sostanziali controverse; si limita a rilevare la complessità, in fatto e in diritto, delle questioni dedotte dalle parti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la complessità delle questioni di fatto e di diritto richiedesse un approfondimento nella fase di merito, per la quale era già stata fissata l'udienza pubblica del 1 ottobre 2026. Quanto al periculum in mora, ha escluso l'attualità del pregiudizio prospettato dall'appellante, rilevando che il danno avrebbe potuto concretizzarsi soltanto all'esito di ulteriori procedimenti amministrativi, allo stato non ancora avviati. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata può essere proposta in via incidentale nell'appello; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta.
Massime di principio
- La complessità delle questioni di fatto e di diritto non impone, nella fase cautelare, una decisione anticipata sul merito quando il loro esame richiede l'approfondimento proprio dell'udienza pubblica già fissata per la trattazione dell'appello.
- Il periculum in mora manca quando il danno prospettato dall'appellante è meramente eventuale e potrebbe concretizzarsi solo all'esito di ulteriori procedimenti amministrativi non ancora avviati.
- La sospensione cautelare della sentenza appellata non può essere concessa in presenza di un pregiudizio non attuale e non immediatamente derivante dall'efficacia della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →