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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00489/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei capi di imputazione e rideterminato la pena per gli altri capi, relativi a reati tributari. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 17 c.p.p. per il mancato accoglimento dell'istanza di riunione di procedimenti, lamentando che la corte territoriale avesse risposto in modo apparente e meramente ripetitivo rispetto ai provvedimenti impugnati. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione, contestando la propria responsabilità quale amministratore di diritto di una società e sostenendo di essere mera prestanome, priva di effettivi poteri gestori e del dolo specifico di evasione; inoltre denunciava una contraddizione della motivazione di merito sulla sua posizione di amministratore di fatto e sulla prova del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che la riunione dei procedimenti è provvedimento discrezionale, non assistito da sanzione di nullità e non impugnabile in cassazione salvo violazioni sulla competenza. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte collegata alla riunione, perché assorbito dalla infondatezza del primo, e comunque inammissibile nella restante parte perché generico, reiterativo di censure già disattese in appello e diretto a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei reati tributari, il dolo specifico dell'amministratore di diritto-prestanome può essere desunto dal rapporto con l'amministratore di fatto e dalla macroscopica illegalità dell'attività svolta; nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato la piena disponibilità di strumenti documentali e operativi e l'entità del superamento delle soglie di punibilità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 17 c.p.p.

    La riunione dei procedimenti è regolata da una scelta discrezionale del giudice e la sua mancata concessione non comporta nullità del giudizio, salvo incidenza sulle regole di competenza.

  • artt. 17, 18 e 19 c.p.p.

    La disciplina della riunione o separazione dei procedimenti non prevede una sanzione di nullità per la sua omessa osservanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Il dolo specifico del reato tributario può essere desunto dal complesso dei rapporti tra amministratore di diritto e amministratore di fatto, oltre che dalla consapevolezza della macroscopica illegalità dell'attività svolta.

  • artt. 4, 5, 8 e 10 d.lgs. 74/2000

    La Corte richiama la categoria dei reati tributari per affermare che l'elemento soggettivo dell'amministratore di diritto-prestanome può essere ricavato dagli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La richiesta di riunione dei procedimenti ha natura meramente discrezionale e ordinatoria: il suo rigetto, anche implicito, non determina nullità e non è autonomamente censurabile in cassazione, salvo che incida sulla competenza.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a riproporre censure già formulate in appello e già motivate come infondate dal giudice di merito: un simile motivo difetta di specificità e può essere dichiarato inammissibile.
  • Nei reati tributari, la responsabilità dell'amministratore di diritto che agisca da prestanome può essere affermata anche in presenza di un amministratore di fatto, se risulta che il primo abbia conservato poteri gestori o comunque abbia consapevolmente partecipato alla gestione illecita.
  • Il dolo specifico nei reati tributari può essere desunto da elementi sintomatici, tra cui il rapporto con il gestore di fatto, la disponibilità concreta degli strumenti societari e la macroscopica illegalità dell'operazione, non essendo necessaria una prova diretta in senso formale.
  • La valutazione di fatto compiuta in modo conforme dai giudici di merito non è rivalutabile in sede di legittimità quando il ricorso mira soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolentaOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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