Sentenza n. 1045/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 109/2023 n. 217/2024 del 5.3.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Sara Bacchelli il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 217/2024, nella parte relativa al riconoscimento della Carta del docente e degli accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 217 del 5 marzo 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a ottenere il beneficio economico della Carta del docente, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta e a corrispondere le spese di giudizio. L'Amministrazione aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese processuali, senza dimostrare l'attuazione della parte sostanziale del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione alla ricorrente delle somme e delle utilità riconosciute dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ritenuto insussistenti ostacoli normativi all'esecuzione, poiché il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, riconoscendo la Carta del docente con gli accessori stabiliti nel titolo, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio, attribuite al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna nei confronti delle amministrazioni era ampiamente decorso, sicché non sussisteva un ostacolo all'azione esecutiva e all'ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'attività sostitutiva del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il giudicato da eseguire riconosceva rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione esegue solo parzialmente una sentenza passata in giudicato, adempiendo agli aspetti accessori ma non alla prestazione sostanziale dovuta, sussiste l'inadempimento rilevante ai fini del giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la notifica del titolo esecutivo all'organo amministrativo competente e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle condanne pecuniarie consentono al giudice di ordinare l'adempimento e di fissare un termine perentorio all'amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare contestualmente un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri al mancato adempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato e fissando un termine successivo per l'esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna nei confronti di una pubblica amministrazione può utilizzare, ove necessario, gli strumenti finanziari previsti dalla legge per assicurare il pagamento, incluso il conto sospeso.
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