Cassazione Penale, Sentenza n. 08310/2026 del 03/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con contestuale rigetto, in via subordinata, della richiesta di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduce vizio di motivazione, contestando in particolare l'affermazione della "assenza di attività lavorativa" e allegando documentazione circa la disponibilità della società Edilcolor ad assumerlo e della Chiesa Evangelica ad accoglierlo per attività di volontariato. Sostiene che la motivazione sia apparente e basata su un richiamo astratto al pericolo di recidiva e ai precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittima e non illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valorizzato l'elevatissimo pericolo di recidiva derivante dalla gravità e reiterazione dei fatti (due furti aggravati di orologi Rolex), nonché i precedenti e la pervicacia nella commissione di reati contro il patrimonio, osservando che il periodo in affidamento non ha contribuito alla rieducazione. Di conseguenza è stata confermata la revoca dell'affidamento e il rigetto della richiesta subordinata di detenzione domiciliare; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47
La norma sull'affidamento in prova e sulle conseguenti decisioni di revoca e sospensione è stata interpretata nel senso che la revoca è legittima quando la condotta del condannato, per gravità e reiterazione, dimostri l'elevato pericolo di recidiva e l'inefficacia del periodo in affidamento rispetto agli scopi di rieducazione.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera disponibilità di un datore di lavoro o di un luogo per attività di volontariato non è sempre sufficiente a impedire la revoca di una misura alternativa se sussiste un grave e reiterato pericolo di recidiva; il giudice valuta globalmente la personalità, i precedenti e il comportamento durante il periodo di affidamento.
- La motivazione del giudice di sorveglianza deve indicare le ragioni del giudizio di pericolosità e di mancata rieducazione: gravità dei fatti, reiterazione e precedenti possono giustificare il rigetto di misure meno afflittive anche se esistono offerte di lavoro o di volontariato.
- Chi propone una misura subordinata (es. detenzione domiciliare) deve documentare non solo la disponibilità formale di occupazione, ma anche la concretizzazione e la durabilità dell'attività lecita e gli elementi che dimostrino il ravvedimento personale e l'effettiva capacità di reinserimento.
- In caso di revoca dell'affidamento per reati gravi e ripetuti il gravame in Cassazione su questioni di motivazione e valutazione del fatto è difficilmente accoglibile se la decisione appare coerente e fondata sul pericolo di recidiva.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento di istanze alternative, è utile fornire prove concrete e tempestive dell'occupazione, piani di reinserimento condivisi con i servizi sociali e percorsi di responsabilizzazione e riparazione verso le vittime.
Testo integrale
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