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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26847/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta, in sede esecutiva, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili. Il ricorrente sosteneva che i reati erano omogenei e commessi in prossimità temporale e territoriale, parte di un disegno criminoso unitario collegato alla sua partecipazione a Cosa Nostra (tra cui estorsione tentata e traffico di stupefacenti). La Corte d'appello aveva rigettato la richiesta ritenendo che: a) per la sentenza sub 1) fosse stata esclusa l'aggravante mafiosa (art. 7 legge 203/1991) e mancassero elementi che dimostrassero una programmazione unitaria rispetto alla partecipazione all'associazione mafiosa; b) per la sentenza sub 2) il fatto era stato commesso in epoca successiva rispetto ai reati associativi già ritenuti conclusi (aprile 2008 rispetto a fatti fino a gennaio 2008), con mancanza di prova della programmazione iniziale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rilevato che, in relazione alla sentenza sub 2) (reato commesso ad aprile 2008), la Corte d'appello non ha sufficientemente motivato la mancata riqualificazione della vicinanza temporale rispetto ai reati già riconosciuti in continuazione (sentenze sub 3) e 4)). Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di riconoscimento della continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/02/2013 (irrevocabile il 12/11/2014) e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. Per il resto il ricorso è stato rigettato: le altre censure (in particolare quelle relative alla sentenza sub 1) sono state ritenute infondate perché la esclusione dell'aggravante mafiosa e l'assenza di prova di una programmazione iniziale erano motivate e in linea con la giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione, pur libero nel suo apprezzamento, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva e deve motivare specificamente se intende discostarsene, soprattutto rispetto alla contiguità spazio-temporale e agli altri indici di unità del disegno criminoso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in tema di concorso di reati e criteri per la determinazione delle pene; nel contesto è riferito alla disciplina della continuazione o del concorso di reati che il ricorrente deduceva erroneamente non applicata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante connessa all'agevolazione o all'utilizzo del metodo mafioso; l'esclusione di tale circostanza in sede di cognizione è stata ritenuta dalla Corte di appello elemento ostativo al riconoscimento automatico della unità programmatoria tra alcuni reati e quello associativo.

  • art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nella sentenza sub 1) ma esclusa; l'esclusione ha influenzato la valutazione sulla mancanza di un programma unitario collegato all'associazione mafiosa.

  • artt. 56, 110, 73, comma 1-bis e 6 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti relative al concorso, all'istigazione/tentativo e alla disciplina delle sostanze; la sentenza sub 2) ha riguardato reati di droga commessi in aprile 2008, rilevanti ai fini della valutazione temporale e della possibile continuazione con reati associativi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione del reato di associazione di tipo mafioso; la temporalità della partecipazione a 416-bis è centrale per valutare se reati successivi fossero già programmati all'atto dell'adesione e quindi rientrassero nella stessa continuità criminosa.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare le richieste di riconoscimento della continuazione tenendo conto delle valutazioni già compiute in sede cognitiva: se intende discostarsene deve fornire motivazioni specifiche e riferite al quadro probatorio emerso nei provvedimenti decisori.
  • La contiguità spazio-temporale è un indice centrale per il riconoscimento della continuazione, ma non è l'unico: rilevano anche la programmazione iniziale delle condotte, la sistematicità, le modalità operative e la prevedibilità degli episodi successivi rispetto al primo reato.
  • L'esclusione in sede cognitiva di circostanze aggravanti connesse al metodo mafioso (es. art. 7 legge 203/1991) può indebolire l'allegazione di un disegno criminoso unitario collegato all'associazione mafiosa e giustificare il diniego di riconoscimento della continuazione, purché detta esclusione sia adeguatamente motivata.
  • La prova della programmazione dei reati successivi al momento dell'adesione all'associazione grava sul richiedente; deve essere indicato con chiarezza il dies a quo della partecipazione e forniti indicatori concreti che i reati successivi fossero già pianificati nelle linee essenziali.
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità può annullare un provvedimento di esecuzione quando riscontri carenza motivazionale specifica, in particolare sul punto della prossimità temporale rispetto a reati già ritenuti in continuazione, rinviando per un nuovo giudizio a diversa composizione.

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