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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33936/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una banca, poi succeduta da una società veicolo cessionaria del credito, aveva agito contro il notaio che aveva rogato tre contratti di apertura di credito, chiedendo il risarcimento del danno perché il professionista non si sarebbe avveduto che, prima dell’ipoteca iscritta a garanzia dei finanziamenti, risultava annotata un’azione di riscatto sul medesimo immobile. Secondo l’attrice, ciò aveva reso inutilmente incapiente la garanzia e aveva causato il mancato recupero del credito verso i debitori. Il Tribunale aveva condannato il notaio, detraendo però una somma che i debitori avevano incassato a titolo di indennità di esproprio, ritenendo che la banca avesse omesso di attivarsi per tempo ai sensi dell’art. 1227 c.c. In appello il notaio e uno dei debitori avevano contestato, tra l’altro, la prova dell’incapienza del patrimonio dei debitori, la misura del danno e l’applicazione dell’art. 1227 c.c. In cassazione gli eredi del notaio hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse provato l’incapienza dei debitori, essendo emersi crediti aggredibili, tra cui un credito per indennità di esproprio; 2) violazione del giudicato interno, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d’appello avrebbe rivalutato il danno riferendosi al capitale del decreto ingiuntivo e agli interessi, anziché attenersi alla liquidazione del Tribunale non impugnata; 3) violazione dell’art. 1227 c.c., perché la banca avrebbe tardato ad attivarsi nel recupero del credito e avrebbe potuto ridurre il danno con tempestive iniziative esecutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ma ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto inammissibile la censura sull’onere della prova perché in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e non l’erronea distribuzione dell’onere probatorio. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sull’art. 1227 c.c. perché l’accertamento del concorso colposo del danneggiato e del grado di efficienza causale delle rispettive condotte è rimesso al giudice di merito. Ha invece accolto la censura relativa al giudicato interno e alla motivazione apparente, rilevando che la Corte d’appello aveva utilizzato, per escludere la riduzione del danno, un parametro eccentrico rispetto al giudicato interno formatosi sulla liquidazione del Tribunale: aveva infatti fatto riferimento anche agli interessi del decreto ingiuntivo, mentre il capo non impugnato riguardava la condanna al risarcimento in misura di Euro 448.210,55 oltre interessi legali dalla sentenza. La motivazione è stata ritenuta inoltre illogica e non comprensibile nella parte in cui concludeva che l’assegnazione di Euro 211.145,60 non riducesse il danno senza spiegare il nesso logico tra tale importo e il credito risarcitorio. La decisione è stata quindi cassata con rinvio in relazione al motivo accolto, per nuovo esame della questione da parte del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    richiamato come norma sulla risarcibilità del danno conseguenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta alla valutazione del fatto e non alla violazione della norma

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove

  • art. 1227 c.c.

    l’accertamento del concorso colposo del danneggiato e della sua incidenza causale è valutazione di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla liquidazione del danno non impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la stabilità del capo non impugnato della sentenza di primo grado

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in tema di acquiescenza e limiti dell’impugnazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta apparente nel caso concreto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato in relazione agli interessi riconosciuti nella liquidazione del credito

  • art. 360 c.p.c.

    base processuale delle censure di legittimità

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio; se si contesta invece il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove, la censura è inammissibile o, comunque, non attiene all’onere della prova.
  • Le regole sull’onere della prova hanno natura residuale rispetto al principio di acquisizione probatoria: quando il giudice di merito ha comunque accertato i fatti rilevanti, non viene in rilievo una questione di riparto dell’onere probatorio.
  • L’accertamento del concorso colposo del danneggiato e della sua incidenza causale sul danno è tipicamente riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione non viziata.
  • Vi è violazione del giudicato interno quando il giudice d’appello, per quantificare o riesaminare il danno, utilizza parametri economici diversi da quelli ormai coperti da giudicato, alterando un capo non impugnato della decisione di primo grado.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il passaggio logico che conduce dalla premessa fattuale alla conclusione, specie se il giudice riconosce un importo di recupero e tuttavia non spiega perché esso non riduca il danno risarcibile.
  • In tema di responsabilità professionale, il danno va commisurato al pregiudizio effettivamente residuo dopo l’eventuale recupero di somme o crediti aggredibili, ma tale verifica deve essere compiuta nel rispetto del giudicato interno formatosi sulla liquidazione del primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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