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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27135/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto) in relazione al reato di concorso in rapina aggravata. Il ricorrente deduce violazione e irregolare applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 275-bis cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non ha considerato il lungo periodo di custodia (circa 17 mesi), l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata o con la criminalità comune, la lieve entità di un precedente per evasione del 2019 e la giovane età, né ha motivato in ordine alla possibilità di applicare gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ritiene manifestamente infondato che il mero decorso del tempo o il confronto con coimputati costituiscano "fatto nuovo" idoneo a modificare le esigenze cautelari; occorrono elementi concreti e di sicura valenza sintomatica che attestino un mutamento delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la persistenza della custodia in carcere richiamando la gravità della rapina (organizzazione, suddivisione dei ruoli, spregiudicatezza) e un precedente del 2019 per reati contro il patrimonio. Il secondo motivo è ritenuto generico perché il ricorrente non ha allegato o dimostrato che il precedente per evasione fosse di lieve entità; inoltre tale questione non risultava essere stata dedotta in appello. Il terzo motivo (richiesta di applicazione del braccialetto) è inammissibile per genericità derivante dalla precedente censura generica. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non essendovi rilascio, il provvedimento dispone gli adempimenti ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulle esigenze cautelari e alla necessità che il giudice le valutI per la determinazione della misura; la Corte rileva che il giudizio sulle esigenze cautelari deve basarsi su elementi concreti e non sul mero decorso del tempo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di esecuzione delle misure cautelari; richiamata in relazione alla possibilità di applicare misure alternative con forme di controllo, ma la Corte rileva carenza di elementi idonei a giustificare l'applicazione del braccialetto.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede le speciali forme di controllo (es. braccialetto elettronico) per i domiciliari; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse generica e non supportata da elementi che escludessero l'ostatività del precedente.

  • art. 284, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Regola l'effetto ostativo dei precedenti alla concessione di misure alternative; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato il precedente e che il ricorrente non avesse dimostrato la sua lieve entità.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Previsione procedurale sull'istruttoria con contraddittorio scritto; richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del ricorso avverso i provvedimenti cautelari; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulle comunicazioni e adempimenti successivi all'ordinanza della Corte quando non consegue la rimessione in libertà; il provvedimento dispone gli adempimenti per la cancelleria.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Giurisprudenza citata in tema di condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per giustificare la somma irrogata.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non costituisce di per sé un "fatto nuovo" idoneo a giustificare la revoca o la sostituzione della misura: servono elementi concreti e di sicura valenza sintomatica che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • La valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari è individuale: il confronto con i coimputati o la diversa situazione di altri soggetti non è sufficiente a ritenere mutata la posizione cautelare del singolo imputato.
  • Le censure generiche e non corredate da specifiche allegazioni o prove (es. sulla lieve entità di un precedente) sono inammissibili: chi impugna deve indicare e dimostrare i fatti nuovi o gli elementi che giustificano la modifica della misura.
  • La presenza di precedenti, sebbene non necessariamente gravi, può legittimare la persistenza della misura cautelare se il giudice di merito ritiene che contribuiscano a delineare un quadro di pericolosità pertinente.
  • Per ottenere misure alternative con forme di controllo (arresti domiciliari con braccialetto) occorre motivare specificamente la compatibilità tra tali misure e le esigenze cautelari, dimostrando circostanze che le rendano idonee a tutelare il procedimento (ad es. assenza di collegamenti criminali, carattere minimo del precedente, situazione personale).
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende; ciò impone cautela nella formulazione del ricorso e nell'allegazione di elementi probatori.

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