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Legge

L.R. Abruzzo 40/2007

Invio di personale dell'Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 40/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge consente alla Regione Abruzzo di sostenere ONG riconosciute, autorizzando il proprio personale a tempo indeterminato o determinato a svolgere volontariato all’estero per progetti specifici, con fino a 30 giorni annui di aspettativa retribuita. Il periodo vale ai fini dell’anzianità e conserva trattamento accessorio e indennità. Attuazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Invio in volontariato di personale regionale abruzzese presso ONG in Paesi in via di sviluppo o in emergenza umanitaria

Invio di personale regionale abruzzese in attività di volontariato all’estero

La legge disciplina il sostegno della Regione Abruzzo alle organizzazioni non governative riconosciute dal Governo italiano che operano in Paesi in via di sviluppo o in contesti di emergenza umanitaria. L’intervento consiste nell’autorizzare l’invio, in attività di volontariato, di personale dell’Ente Regione impegnato presso Giunta regionale e Consiglio regionale, con effetti sia organizzativi sia economici sul rapporto di lavoro.

Ambito soggettivo e finalità

La misura riguarda esclusivamente il personale dell’Ente Regione Abruzzo:

  • assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • in servizio presso la Giunta regionale o presso il Consiglio regionale.

La finalità è quella di favorire la partecipazione a progetti specifici gestiti da ONG riconosciute, nell’ambito degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie.

Aspettativa retribuita per il volontariato all’estero

Il personale disponibile a svolgere l’attività di volontariato all’estero può fruire di un periodo massimo di:

  • 30 giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.

La legge delimita in modo espresso la durata del beneficio al singolo anno solare, senza prevedere cumuli o proroghe oltre tale limite annuale.

Effetti giuridici ed economici dell’aspettativa

I periodi di aspettativa sono considerati utili:

  • ai fini dell’anzianità di servizio;
  • per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
  • per il trattamento di quiescenza.

Per gli stessi periodi al personale spetta integralmente anche:

  • il trattamento economico accessorio;
  • le eventuali indennità in godimento.

Attuazione amministrativa

La legge demanda l’attuazione alle strutture di governo interno della Regione:

  • la Giunta regionale;
  • l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Tali organi devono disporre l’attuazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale.

Regime finanziario

Il provvedimento è qualificato come neutro sul bilancio regionale. La Regione afferma infatti che non comporta spese aggiuntive, poiché gli oneri risultano già previsti nei capitoli relativi al costo complessivo del personale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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