Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Pescara, Sezione 1

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara

Giustizia amministrativa202400432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, del decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara, chiedendo la corresponsione delle somme riconosciutegli. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero ha pagato quanto dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente e ha fatto venir meno ogni ragione di contrasto. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio; le ha liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, il soddisfacimento integrale della pretesa elimina l’interesse sostanziale alla decisione e il contrasto tra le parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il pagamento integrale della pretesa azionata, intervenuto durante il processo, comporta la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l’interesse originariamente leso e fa venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
  • Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.