Sentenza n. 413/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, del decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 129/2024 del Tribunale di Pescara, chiedendo la corresponsione delle somme riconosciutegli. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero ha pagato quanto dovuto e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto ha integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente e ha fatto venir meno ogni ragione di contrasto. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio; le ha liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, il soddisfacimento integrale della pretesa elimina l’interesse sostanziale alla decisione e il contrasto tra le parti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, il pagamento integrale della pretesa azionata, intervenuto durante il processo, comporta la cessazione della materia del contendere quando soddisfa l’interesse originariamente leso e fa venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa solo dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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