Cassazione Civile, Ordinanza n. 00560/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha preso atto della definizione agevolata della controversia e del pagamento dell'importo dovuto da parte del contribuente, rilevando quindi il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso per cassazione. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano rispettivamente anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, agente di commercio per conto di una società preponente, aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2007 con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA non versata e irrogato sanzioni, assumendo l'esterovestizione della società preponente e ritenendo che le fatture fossero state originariamente emesse senza applicazione dell'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che le prestazioni rese attenessero a scambi internazionali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in corso di giudizio ha poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando che il contribuente si era avvalso della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, e che l'importo dovuto era stato versato in unica rata; la circostanza è stata confermata anche dal controricorrente.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato quale disposizione agevolativa di definizione della controversia, alla cui fruizione è conseguita la cessazione della materia del contendere.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
È la legge di conversione del decreto-legge che ha previsto la definizione agevolata richiamata nel giudizio.
Massime di principio
- Quando risulta che la controversia tributaria è stata definita mediante adesione a una disposizione agevolativa e che l'importo dovuto è stato integralmente versato, viene meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità e deve essere dichiarata l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite, se documentata e non contestata, preclude l'esame dei motivi di ricorso e comporta la chiusura del processo senza pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno rispettivamente anticipate, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
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