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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17618/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di un contributo previsto dal Piano regionale di sviluppo rurale per investimenti nelle aziende agricole, opposto a un ente che aveva chiesto l'aiuto come esercente attività agricola. Il diniego era fondato sulla mancata iscrizione alla Camera di commercio, sezione imprese agricole, requisito previsto dal piano regionale a pena di inammissibilità. Il Consiglio di Stato, in appello, aveva annullato gli atti di diniego disapplicando la previsione regionale perché ritenuta incompatibile con il diritto UE e con il principio di indifferenza della forma giuridica, valorizzando invece la prova dell'effettivo svolgimento stabile e continuativo di attività agricola. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo, eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe indebitamente disapplicato un atto in realtà di rango comunitario e avrebbe così invaso la sfera riservata alla giurisdizione europea; con il secondo, eccesso di potere giurisdizionale per avere invaso la discrezionalità amministrativa, sostituendo la propria valutazione a quella dell'amministrazione nella selezione dei destinatari del contributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato si fosse limitata a interpretare la disciplina applicabile e a verificare la legittimità dell'atto amministrativo, disapplicando la previsione regionale ritenuta contrastante con principi e norme eurounitarie. Tale attività, anche se eventualmente erronea nel merito o in diritto, non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Parimenti, non sussiste invasione della sfera di discrezionalità amministrativa, poiché il giudice amministrativo non ha sostituito la propria volontà a quella dell'amministrazione ma ha esercitato il sindacato di legittimità sugli atti impugnati. La Regione è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, ultimo comma, Cost.

    consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per errori di diritto interni al giudizio.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base del controllo sui limiti della giurisdizione.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    norma procedurale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 44 Reg. CE n. 1257/99

    richiamato nel ricorso come base della preventiva approvazione comunitaria del piano regionale.

  • Regolamento CE n. 1782 del 2003

    "una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola"

    utilizzato dal Consiglio di Stato per affermare che ai fini dell'aiuto conta l'effettivo esercizio dell'attività agricola, non la forma giuridica o il requisito formale dell'iscrizione camerale.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    i provvedimenti del giudice amministrativo possono essere impugnati in cassazione solo per eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha fondato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è esperibile solo quando il giudice speciale abbia oltrepassato i limiti esterni del proprio potere, non quando si contesti un errore di interpretazione o applicazione della legge, anche se in ipotesi si tratti di diritto dell'Unione europea.
  • La disapplicazione da parte del giudice amministrativo di una disposizione amministrativa ritenuta incompatibile con norme o principi eurounitari rientra nell'esercizio della funzione giurisdizionale e non configura, di per sé, invasione della sfera riservata alla giurisdizione di altri giudici o della Corte di giustizia.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la sentenza del giudice amministrativo che, annullando un provvedimento, valuti la legittimità dell'atto in relazione alla disciplina applicabile, purché non sostituisca in concreto la propria volontà a quella dell'amministrazione attraverso una pronuncia sostanzialmente provvedimentale.
  • L'eventuale erroneità della decisione del Consiglio di Stato sul piano del diritto interno o del diritto UE può costituire, al più, error in iudicando, ma non vizio di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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