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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20042 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro in misura ordinaria e le relative sanzioni, ritenendo decaduta dall'agevolazione "prima casa" per non avere trasferito la residenza nel Comune di Mozzate entro diciotto mesi dal primo acquisto. C.A. ha dedotto che, dopo avere venduto il primo immobile entro cinque anni, aveva acquistato entro un anno un'altra abitazione nel Comune di Francavilla al Mare e vi aveva trasferito la residenza, così rispettando la finalità abitativa richiesta dalla normativa. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR su tale argomento e sull'errata liquidazione dell'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decisione della Commissione Tributaria Regionale. Pur confermando che il trasferimento della residenza costituisce normalmente un requisito essenziale per conservare l'agevolazione e che il mancato adempimento comporta la decadenza, la Corte ha stabilito che, nel caso concreto, rilevava il successivo acquisto di un'altra abitazione entro un anno dall'alienazione del primo immobile e il trasferimento della residenza entro diciotto mesi dal primo acquisto. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa, parte prima, nota II-bis, comma 1, lettera a)

    L'immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza; la dichiarazione deve essere resa nell'atto di acquisto, a pena di decadenza.

    Il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile acquistato costituisce un requisito sostanziale e un obbligo verso il fisco per ottenere e conservare l'agevolazione prima casa.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa, parte prima, nota II-bis, comma 4

    Le disposizioni sulla decadenza non si applicano se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, procede all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

    La vendita dell'immobile agevolato entro cinque anni non determina necessariamente la decadenza se il contribuente acquista entro un anno un'altra abitazione principale e realizza concretamente la destinazione abitativa, anche mediante il trasferimento della residenza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento.

    La contribuente ha dedotto sia l'erronea applicazione della disciplina dell'agevolazione prima casa, sia l'omessa pronuncia della CTR su specifiche difese; il primo motivo è stato accolto, mentre il secondo è stato dichiarato assorbito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La censura relativa all'omessa pronuncia non è stata esaminata perché l'accoglimento del motivo principale ha reso superflua la decisione sul secondo motivo.

  • Cass. n. 8847/2015

    L'agevolazione può essere mantenuta solo se l'acquisto è seguito dall'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione propria.

    In caso di rivendite e riacquisti successivi, per ciascun acquisto intermedio deve essere dimostrata l'effettiva destinazione abitativa; la residenza anagrafica nell'immobile o in uno degli immobili riacquistati può integrare tale requisito entro i termini previsti.

Massime di principio

  • Il mancato trasferimento della residenza nel Comune del primo immobile normalmente comporta la decadenza dall'agevolazione prima casa, salvo eccezioni previste dalla legge o circostanze di forza maggiore.
  • Se l'immobile agevolato viene venduto entro cinque anni, l'agevolazione può essere conservata acquistando entro un anno un'altra abitazione da destinare a propria abitazione principale.
  • La finalità abitativa deve essere effettiva e dimostrabile: non è sufficiente il solo acquisto formale del nuovo immobile, ma occorre normalmente il concreto trasferimento della residenza o altra prova coerente con l'uso abitativo.
  • Nei casi di più vendite e riacquisti, i requisiti devono essere verificati in relazione a ciascun acquisto e al rispetto dei termini complessivi previsti dalla disciplina applicabile.
  • La disciplina applicabile va verificata in base al testo normativo vigente alla data degli atti, poiché termini, condizioni e interpretazioni giurisprudenziali possono essere modificati nel tempo.

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