Sentenza del 21/04/2017 n. 10107 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 17958/2012, sostenendo che la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso fosse fondata su un errore percettivo: la Corte aveva ritenuto mancante l'avviso di ricevimento della notifica postale del ricorso, mentre tale documento risultava effettivamente presente agli atti. Esaminato il ricorso originario, l'Agenzia contestava inoltre la mancata imputazione per trasparenza a G.M.N. dei redditi derivanti dall'attività della società, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, e richiamava l'art. 2320 c.c. sulla posizione del socio accomandante.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo l'errore percettivo relativo all'avviso di ricevimento, e ha riesaminato il ricorso per cassazione originario. Tuttavia, ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: la controversia riguardava una società di persone e avrebbe dovuto coinvolgere la società e tutti i soci, compreso l'altro socio S.G. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e gli atti sono stati rinviati alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che dovrà integrare il contraddittorio, decidere nuovamente la controversia e liquidare le spese di tutti i gradi di giudizio. Il merito sull'effettiva imputazione del reddito alla socia accomandante non è stato deciso, perché assorbito dalla nullità processuale.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto.
La norma consente di correggere una decisione della Cassazione quando questa sia fondata su una svista percettiva risultante dagli atti, come nel caso della mancata rilevazione dell'avviso di ricevimento effettivamente depositato.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
È stato ritenuto sussistente un errore percettivo perché la precedente sentenza aveva escluso l'esistenza di un documento invece presente nel fascicolo.
Art. 102 c.p.c.
Litisconsorzio necessario.
Quando la decisione deve essere necessariamente pronunciata nei confronti di più parti, tutte devono partecipare al giudizio; in mancanza, la sentenza è nulla.
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986
Redditi prodotti in forma associata.
I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. La questione sostanziale è rimasta assorbita dalla nullità processuale.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Litisconsorzio e intervento nel processo tributario.
Nel processo tributario deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari, inclusi società e soci quando l'accertamento riguarda elementi comuni.
Art. 354 c.p.c.
Rimessione della causa al primo giudice.
Il giudice d'appello, rilevata la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
Art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
La Cassazione, rilevata la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio, ha cassato le decisioni precedenti e rinviato la causa al giudice di primo grado.
Art. 2320 c.c.
La norma era stata invocata per discutere i limiti della responsabilità e della partecipazione del socio accomandante alle attività sociali; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e l'imputazione del reddito ai soci, di regola devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali di uno di essi.
- Il difetto di litisconsorzio necessario determina la nullità dell'intero giudizio e può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado, anche dalla Corte di cassazione.
- Quando manca un litisconsorte necessario, il giudice non può decidere validamente il merito: deve ordinare l'integrazione del contraddittorio oppure, nei gradi successivi, annullare le decisioni e rinviare la causa al primo giudice.
- L'imputazione per trasparenza dei redditi di una società di persone ai soci opera, in linea generale, indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito; eventuali contestazioni sulla mancata partecipazione o sul mancato profitto devono essere esaminate nel merito dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la decisione si fonda sulla falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto già presente nel fascicolo, come un avviso di ricevimento della notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 39 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 apr 2017Sentenza del 21/04/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →