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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01640/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'erede di un contribuente deceduto, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di imposte relative all'anno 2004 dichiarate ma non versate dal de cuius. La contribuente deduceva, davanti al giudice tributario, la nullità o inefficacia della cartella per mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità al suo indirizzo in qualità di erede; contestava inoltre la debenza delle imposte, delle sanzioni e degli interessi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo necessaria la preventiva comunicazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 6 L. n. 212 del 2000 anche nei confronti dell'erede. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso bonario è dovuto solo quando il controllo automatico evidenzi un risultato diverso da quello dichiarato, cioè errori nella dichiarazione, e non anche nei casi di omesso o tardivo versamento di imposta correttamente dichiarata; secondo la ricorrente, tale principio vale anche se il destinatario è l'erede.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è necessaria quando non emergano irregolarità nella dichiarazione ma solo omessi o tardivi versamenti di imposte correttamente dichiarate. Ha inoltre escluso che la qualità di erede introduca una disciplina derogatoria o imponga specifici avvertimenti ulteriori. Richiamando la responsabilità solidale dell'erede per i debiti tributari del de cuius, ha cassato la sentenza della CTR della Calabria e ha rinviato la causa alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La comunicazione dell'esito del controllo è dovuta solo se dal controllo automatico emergono irregolarità o un'imposta/maggiore imposta diversa da quella dichiarata; non è necessaria per meri omessi o tardivi versamenti di imposta correttamente dichiarata.

  • art. 6 L. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è previsto soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in via generalizzata nei controlli automatizzati privi di margini interpretativi.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Il principio sulla non necessità della comunicazione preventiva per i meri omessi o tardivi versamenti è applicabile anche ai controlli automatici in materia IVA.

  • artt. 752 e ss. c.c.

    L'erede risponde dei debiti del defunto secondo le regole successorie, anche oltre il patrimonio ereditario, nei limiti e secondo il regime richiamato dalla Corte in combinazione con la disciplina tributaria.

  • art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'erede risponde in solido con il dante causa delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, la preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è condizione di validità della cartella quando l'Ufficio si limiti a riscuotere imposte correttamente dichiarate ma non versate o versate tardivamente.
  • L'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità sussiste solo se il controllo evidenzia un risultato diverso da quello dichiarato, cioè errori o irregolarità che richiedano interlocuzione preventiva con il contribuente.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è imposto in modo generalizzato nei procedimenti di liquidazione automatizzata, ma soltanto quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La posizione dell'erede non introduce, di per sé, una deroga alla disciplina ordinaria del controllo automatizzato e della riscossione: l'erede risponde dei debiti tributari del de cuius sorti prima della morte secondo le regole successorie e tributarie applicabili.
  • L'omissione della comunicazione preventiva, nei casi in cui non sia dovuta, non incide sulla legittimità della cartella di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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