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Sentenza

Sentenza del 18/11/2021 n. 5197 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Società di capitale a ristretta base partecipativa - Applicazione art.2729 c.c. con riferimento all'art.47 del Tuir - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento delle imposte sui redditi con applicazione della presunzione di distribuzione agli soci di utili extracontabili in base all'art. 47 TUIR; questione sulla legittimità dell'uso della presunzione alla luce del divieto di presumzioni di secondo grado previsto dall'art. 2729 c.c.

La decisione

Il collegio ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione dei profitti extracontabili nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa. Ha ritenuto che la sola circostanza della ristrettezza dell'assetto societario, che determina rapporti di solidarietà e reciproco controllo tra soci, costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione senza violare il divieto di presumzioni di secondo grado. Pertanto è stato accolto l'accertamento fiscale basato su detta presunzione (richiamata la giurisprudenza precedente: Cass. n.18042/18, 24534/17, 18032/13 e Cass. n.15824/16).

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Invocato come limite alle presunzioni: il collegio ha ritenuto che la presunzione di distribuzione non sia una presunzione di secondo grado poiché si fonda su un dato oggettivo (ristrettezza della compagine sociale e conseguenti dinamiche di controllo) e non su altra presunzione.

  • art. 47 TUIR

    Norma fiscale che regola la tassazione del reddito di capitale e i profili di imputazione degli utili: è stata applicata per ritenere imputabili ai soci utili extracontabili quando, in base a elementi concreti quali la ristretta base partecipativa, risulti plausibile la loro distribuzione.

  • Giurisprudenza (Cass. n.15824/16, n.18042/18, n.24534/17, n.18032/13)

    Serie di precedenti che hanno consolidato il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, il Fisco può presumere la distribuzione di utili extracontabili se sussistono elementi concreti che giustificano tale inferenza; tali pronunce sono richiamate come fondamento della decisione.

Massime di principio

  • In presenza di società di capitale a ristretta base partecipativa, l'amministrazione finanziaria può legittimamente presumere che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, purché la presunzione si fondi su elementi concreti (es. composizione degli azionisti, controllo reciproco, assenza di reinvestimenti) e non su catene di presunzioni.
  • Il divieto di presumzioni di secondo grado (art. 2729 c.c.) non esclude l'uso di presunzioni fiscali quando esse poggiano direttamente su fatti accertabili e non su altre mere deduzioni indiziarie.
  • L'onere di provare il contrario grava sul contribuente: la società/soci possono disinnescare la presunzione producendo documentazione probatoria che dimostri la reale destinazione degli utili (bilanci, delibere assembleari, piani di reinvestimento, flussi finanziari, atti di distribuzione formali).
  • La semplice qualificazione formale della compagine sociale non esclude la possibilità che il Fisco formuli una presunzione di distribuzione; è necessaria però una valutazione complessiva delle circostanze economiche e gestionali.
  • Non tutte le società con pochi soci sono automaticamente sottoponibili a tale presunzione: è necessario un concreto nesso probatorio tra la ristrettezza della compagine e l'effettiva destinazione degli utili.

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