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Sentenza

Sentenza n. 1941/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’atto di diffida notificato a mezzo pec in data 27.05.2024; con condanna del Comune di Boscotrecase: ad accertare e verificare tutto quanto denunciato e ad assumere tutte le iniziative idonee e per l’effetto: 1. a dare immediato seguito a tutti gli adempimenti conseguenziali rispetto al decreto di acquisizione al patrimonio comunale, emanato dal Commissario ad acta (Decreto n. 7 del 20.01.2023, Prot. Gen. del Comune di Boscotrecase n. 651 del 20.01.2023), notificato nei modi di legge, e quindi disporre l’immissione in possesso e lo sgombero dell’immobile, anche al fine di porre fine alla reiterazione degli illeciti edilizi nello svolgimento dell’attività imprenditoriale ancora in atto nell’immobile detto da parte dei Sigg.ri Ingenito e/o loro eventuali aventi causa in quanto non più proprietari dell’immobile; 2. ad esercitare in modo tempestivo e senza soluzione di continuità tutte le attività di vigilanza urbanistico-edilizia su di un bene acquisito al patrimonio comunale, al fine di evitare da parte di soggetti, non più proprietari dell’immobile, la prosecuzione di attività edilizia abusiva, consistente nell’ulteriore completamento di manufatti insistenti su aree acquisite al patrimonio comunale, nonché alla prosecuzione, anch’essa illecita e foriera di danni ingenti alla esponente, dell’attività di ristorazione ed organizzazione di grandi eventi e cerimonie per conto terzi, in assenza delle specifiche autorizzazioni amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente coerenti con le dimensioni ormai raggiunte dall’attività detta, avendo a suo tempo l’interessato conseguito dal Comune di Boscotrecase una semplice convenzione per realizzare un podere destinato ad iniziative didattiche; 3. il tutto con espressa domanda di assumere, anche in via cautelare, tutti i provvedimenti ad adottarsi ai fini del pieno ripristino della legalità violata;”

Giustizia amministrativa202403854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla diffida del 27 maggio 2024 relativa agli adempimenti conseguenti all’acquisizione al patrimonio comunale di immobili abusivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato confinante con gli immobili degli eredi Ingenito, ha denunciato la persistente realizzazione e prosecuzione di opere edilizie e attività imprenditoriali abusive, nonché l’occupazione dell’immobile già acquisito al patrimonio comunale con decreto del Commissario ad acta del 20 gennaio 2023. Con diffida del 27 maggio 2024 ha chiesto al Comune di dare seguito all’acquisizione, procedendo all’immissione in possesso e allo sgombero, e di esercitare i poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia. Ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’amministrazione, deducendo la propria legittimazione e il proprio interesse qualificato in ragione della vicinitas e degli specifici pregiudizi subiti, consistenti nel deprezzamento dell’immobile, nelle immissioni di fumi e rumori e nella compromissione del godimento della proprietà. Il Comune ha eccepito l’insussistenza dell’inerzia, sostenendo di avere già adempiuto mediante una precedente nota e deducendo l’inefficacia dell’atto di acquisizione, allora impugnato in altro giudizio. Il Collegio ha verificato anche la legittimazione e l’interesse a ricorrere, applicando i principi dell’Adunanza plenaria n. 22/2021 sulla necessità di distinguere vicinitas, legittimazione e interesse concreto e attuale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto la legittimazione della proprietaria confinante, poiché la vicinitas determina uno stabile collegamento con l’area interessata dagli abusi, e ha ritenuto provato anche l’interesse concreto e attuale, in considerazione dei pregiudizi specificamente allegati e della pregressa vicenda giudiziaria sfociata nell’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale. È stato accertato l’obbligo del Comune di provvedere sulla diffida: la precedente nota comunale non costituiva adempimento, limitandosi a preannunciare la calendarizzazione dell’attività repressiva senza dimostrare l’effettiva adozione delle sanzioni e, comunque, essendo anteriore alla diffida del 2024. Il ricorso pendente contro il decreto di acquisizione non impediva l’esecuzione degli adempimenti successivi, poiché il provvedimento non era stato sospeso ed era quindi valido ed efficace; inoltre, il ricorso contro l’acquisizione è stato contestualmente rigettato. La domanda relativa alla trascrizione è stata ritenuta non più oggetto di giudizio, essendo stata già eseguita. Il Comune è stato condannato a disporre lo sgombero e l’immissione in possesso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il divieto di prosecuzione dell’attività è stato ritenuto assorbito nello sgombero. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato un Commissario ad acta, con poteri sostitutivi da esercitare entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta documentata della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese per euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato; spese compensate nei confronti del controinteressato. È stata disposta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. 241/1990.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione quando sussiste l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito per l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Impone la comunicazione della decisione passata in giudicato alla Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dalla norma.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dal Collegio per rinviare alla motivazione di una precedente pronuncia.

Massime di principio

  • Il proprietario di un’area o di un fabbricato confinante con un immobile nel quale siano denunciati abusi edilizi è legittimato a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori dell’amministrazione e, in caso di inerzia, può proporre azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
  • La vicinitas costituisce elemento idoneo a fondare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse a ricorrere: quest’ultimo deve risultare da uno specifico, concreto e attuale pregiudizio derivante dagli abusi o dall’omesso esercizio dei poteri amministrativi. Tale pregiudizio può essere ricavato dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso.
  • L’amministrazione comunale ha l’obbligo di definire con un provvedimento espresso l’istanza circostanziata del proprietario confinante diretta alla repressione di abusi edilizi e all’esercizio della vigilanza urbanistico-edilizia, anche quando l’istanza solleciti attività conseguenti a un precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
  • Una nota amministrativa che si limiti a programmare o calendarizzare future attività repressive, senza dimostrare l’effettiva adozione delle sanzioni e degli adempimenti richiesti, non esclude l’inerzia dell’amministrazione né l’obbligo di provvedere su una successiva diffida.
  • La pendenza di un ricorso contro un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale non impedisce all’amministrazione di procedere agli adempimenti successivi, quando il provvedimento non sia stato sospeso e conservi efficacia.
  • In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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