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Sentenza

Sentenza n. 2362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda,-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli esiti della prova orale, la graduatoria concorsuale e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva superato la preselezione, gli accertamenti di idoneità e la prova scritta del concorso, ma aveva ottenuto 22/30 alla prova orale, risultando idoneo non vincitore. Dopo avere chiesto il rinvio della prima convocazione per motivi di salute, era stato riconvocato a una seduta tenutasi prima del decorso di venti giorni dalla comunicazione formale. In primo grado aveva impugnato la graduatoria, il verbale della propria prova orale, i criteri di valutazione e la riconvocazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del termine dilatorio di venti giorni previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994, dall'art. 5, comma 1, del d.m. 28 ottobre 2011 e dall'art. 7, comma 2, del bando, sostenendo che il termine avesse natura di garanzia sostanziale, comprendente anche il tempo per la preparazione e che dovesse decorrere nuovamente per intero dopo il rinvio per malattia. Con il secondo motivo ha contestato la sottoposizione di domande ulteriori rispetto a quelle estratte a sorte, ritenendole quesiti autonomi non verbalizzati e prospettando disparità di trattamento, atteggiamento ostile e durata irregolare della prova; ha inoltre reiterato la richiesta di prova testimoniale. Con il terzo motivo ha dedotto la genericità dei criteri predeterminati dalla Commissione, l'insufficienza del solo voto numerico, l'omessa verbalizzazione dei voti dei singoli commissari e delle valutazioni per singola domanda, nonché l'omessa pronuncia del TAR.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine di venti giorni per la convocazione alla prova orale sia diretto ad assicurare la partecipazione del candidato e la predisposizione degli aspetti logistici e organizzativi, non anche a garantire un ulteriore periodo di studio. La partecipazione alla prova senza riserve fa comunque sì che la comunicazione abbia raggiunto il proprio scopo. Inoltre, nel caso concreto, la prima convocazione rispettava il termine e la riconvocazione era stata determinata dal rinvio richiesto dal candidato; imporre un nuovo termine pieno avrebbe alterato la par condicio rispetto agli altri concorrenti. Le domande contestate erano strettamente connesse ai quesiti estratti e costituivano approfondimenti riconducibili alla fisiologica interlocuzione di un colloquio orale. L'obbligo di sorteggio tutela l'imparzialità nella scelta degli argomenti, ma non impedisce alla Commissione di porre domande di chiarimento o sviluppo. Le allegazioni di disparità, ostilità e maggiore durata della prova non erano assistite da principio di prova; il verbale aveva natura fidefacente e la prova testimoniale non era pertinente né necessaria. Quanto ai criteri di valutazione, quelli relativi a coerenza ed esaustività della risposta, fluidità di ragionamento, forma espositiva e spunti di approfondimento sono stati ritenuti sufficientemente specifici. Il voto numerico collegiale è quindi idoneo a esprimere la motivazione della valutazione tecnico-discrezionale. Non era necessaria una griglia con sub-punteggi per domanda né l'indicazione dei voti dei singoli commissari, poiché la prova orale ha natura unitaria e dialogica. Non vi è stata omissione di pronuncia, essendo sufficiente che il giudice abbia esaminato il nucleo della doglianza e implicitamente respinto gli argomenti ulteriori. Le spese del grado sono state compensate per le peculiarità della vicenda e l'assenza di attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    l’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

    Il termine tutela la partecipazione alla prova e la predisposizione degli aspetti logistici e organizzativi, non anche un ulteriore periodo di studio; la sua violazione non ha rilievo invalidante quando il candidato partecipa senza riserve.

  • art. 5, comma 1, d.m. 28 ottobre 2011

    Prevede, in termini analoghi al d.P.R. n. 487/1994, il termine di preavviso per la convocazione alla prova orale.

  • art. 7, comma 2, del bando di concorso

    Stabilisce il termine di preavviso per la convocazione alla prova orale, coerentemente con la disciplina regolamentare.

  • art. 7, comma 3, del bando di concorso

    Prevede che il colloquio orale verta sulle medesime materie della prova scritta, circostanza valorizzata per escludere che il termine di convocazione garantisca un ulteriore periodo di studio.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. n. 487/1994

    i quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte

    L'estrazione a sorte garantisce l'imparzialità nella scelta degli argomenti, ma non impedisce domande di chiarimento o approfondimento strettamente connesse ai quesiti estratti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il termine minimo di preavviso per la convocazione a una prova orale concorsuale è finalizzato ad assicurare la partecipazione del candidato e la predisposizione degli aspetti logistici e organizzativi, non a garantire un ulteriore periodo di studio, salvo diversa previsione normativa o della lex specialis.
  • La partecipazione del candidato alla prova orale senza formulare riserve o chiedere un rinvio comporta il raggiungimento dello scopo della convocazione e rende non invalidante l'eventuale violazione del termine di preavviso.
  • Quando la riconvocazione alla prova orale consegue a un rinvio richiesto dal candidato per motivi personali o di salute, non è necessariamente dovuta la decorrenza integrale ex novo del termine dilatorio, se ciò altererebbe la par condicio rispetto agli altri concorrenti; è legittimo un criterio organizzativo che contemperi il recupero del candidato con la durata complessiva della procedura.
  • Nelle prove orali concorsuali, l'obbligo di sottoporre quesiti previamente estratti a sorte non impedisce alla Commissione di formulare domande di chiarimento o approfondimento strettamente collegate agli argomenti estratti, poiché il colloquio ha natura dialogica e valutativa.
  • Per una prova orale concorsuale, criteri preventivamente fissati che considerino coerenza ed esaustività della risposta, fluidità del ragionamento, forma espositiva e capacità di approfondimento sono sufficientemente specifici per consentire che il voto numerico collegiale esprima la motivazione della valutazione, senza necessità di sub-punteggi per singola domanda o di verbalizzazione dei voti dei singoli commissari.
  • La prova orale concorsuale ha natura unitaria e dialogica: la valutazione può riguardare la complessiva capacità espositiva, logica e di approfondimento del candidato e non deve necessariamente consistere nella sommatoria di giudizi separati per ciascun quesito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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