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Sentenza

Sentenza n. 1212/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Modena il 29 marzo 2024

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento dell'interdittiva antimafia notificata l'11 aprile 2024. Dal testo della sentenza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito della sopravvenuta carenza di interesse e della rinuncia al ricorso.

La decisione

Il ricorrente, con memoria del 15 maggio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata notificata alla Prefettura resistente, che l'ha accettata. Il TAR ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia e dell'accettazione della rinuncia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, notificata all'amministrazione resistente e da questa accettata, unitamente alla sopravvenuta carenza di interesse, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e rinuncia al ricorso, e la rinuncia viene notificata all'amministrazione resistente che la accetta, il giudice amministrativo dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
  • In presenza di rinuncia accettata dall'amministrazione resistente, le spese di lite possono essere integralmente compensate, soprattutto quando il giudice ravvisi la particolarità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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