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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12434/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso/atto impositivo relativo a costi portati in deduzione da una società che sviluppa software e promuove i propri prodotti tramite pubblicità su riviste specializzate e sponsorizzazioni automobilistiche. A seguito di indagini della Guardia di finanza su altre società, l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in parte per attività di indagine di mercato e in parte per sovrafatturazione di sponsorizzazioni. I giudici di merito avevano respinto il ricorso della contribuente ritenendo generiche le fatture, non provata l'effettiva esecuzione dei servizi pubblicitari e inattendibili i contratti prodotti perché privi di sottoscrizione o di data certa. In Cassazione la società ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione di norme del codice civile indicate nel ricorso, deducendo in sostanza che la prova della fittizietà delle operazioni e dell'inesistenza dei costi dovesse gravare sull'Ufficio; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando il mancato scrutinio del materiale probatorio offerto; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno specifico motivo d'appello, relativo al raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di fatti potenzialmente rilevanti penalmente.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendolo fondato e assorbente, perché dalla sentenza impugnata non risultava alcuna statuizione sul motivo di gravame concernente il raddoppio dei termini di accertamento. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei tre motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ravvisa la violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per mancata risposta sul motivo di appello relativo al raddoppio dei termini.

  • artt. 2627, 2628 e 2629 c.c.

    Sono richiamati nel primo motivo di ricorso, ma il provvedimento non sviluppa una specifica interpretazione di tali norme perché il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c., quando dalla motivazione non emerga alcuna statuizione, neppure implicita, sul punto devoluto.
  • Se un motivo di ricorso per cassazione investe una questione preliminare e decisiva, il suo accoglimento assorbe gli altri motivi che attengono al merito o a profili non più decisivi.
  • Nel giudizio di legittimità, quando la sentenza impugnata non consente di verificare la decisione su una doglianza ritualmente proposta, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito affinché si pronunci sul profilo omesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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