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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20971/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello contro la sentenza di primo grado relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2004-2005. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori redditi e disconosciuto la deducibilità di costi e la detrazione IVA attinenti a fatture emesse dalla ditta Miglietta, ritenute in parte inerenti importi superiori al reale. Questioni principali: utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni rese dal titolare della ditta Miglietta (raccolte dalla Guardia di Finanza), onere della prova nella contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti o parzialmente inesistenti, valore probatorio di fatture, scritture contabili e mezzi di pagamento, eventuale attribuzione automatica dei maggiori redditi ai soci di una societa a ristretta base partecipativa, e rilievi processuali su motivi in appello e interesse ad impugnare da parte della societa in relazione ai soci.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che le dichiarazioni rese dal titolare della ditta Miglietta, rese all'atto dell'accesso della Guardia di Finanza e particolarmente analitiche circa gli importi ingiustificatamente maggiorati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare l'accertamento. Tale valutazione ha legittimato l'inversione dell'onere probatorio, imponendo alla contribuente di fornire prova contraria idonea, che non è stata fornita: la mera esibizione di fatture, la regolarità formale della contabilità, i pagamenti effettuati e la successiva ritrattazione del testimone anni dopo non sono risultati sufficienti. La Corte ha inoltre affermato la legittimità dell'utilizzo, ai fini dell'accertamento induttivo IVA e redditi, di verbali e dichiarazioni raccolte presso altri soggetti (art. 39 DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972). I motivi relativi all'automatica imputazione del maggior reddito ai soci sono stati ritenuti inammissibili per carenza di interesse, poiché la societa non impugnava la posizione tributaria dei singoli soci. Anche il rilievo sulla presunta doppia imposizione IVA introdotto solo in sede di appello è stato dichiarato inammissibile per novità. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 2729 codice civile

    Richiamato in relazione al valore delle prove presuntive: la Corte ha ritenuto che, quando le dichiarazioni di un terzo assumono valore confessorio e sono gravi, precise e concordanti, esse possono costituire prova presuntiva idonea a fondare l'accertamento e a determinare l'inversione dell'onere probatorio

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce l'utilizzabilità, a valore indiziario o presuntivo, delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e raccolte dall'amministrazione finanziaria

  • art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Consente rettifiche basate su presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha confermato che l'accertamento IVA può fondarsi anche su elementi acquisiti presso terzi o su verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri soggetti, senza necessità di previo contraddittorio nel momento della mera raccolta degli elementi

  • art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Legittima l'accertamento induttivo fondato su elementi e documenti in possesso dell'Ufficio, anche se provenienti da ispezioni presso altri contribuenti; tali elementi devono comunque essere resi noti al contribuente ed esibiti in giudizio

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in uno dei motivi (attribuzione del reddito ai soci), ma la questione relativa all'applicazione della presunzione di attribuzione ai soci e alle differenze tra societa di capitali e di persone è stata resa inammissibile per mancanza di interesse da parte della societa ricorrente; la Corte non ha, di fatto, affrontato la questione nel merito

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da terzi all'atto di accessi e ispezioni possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti e, se particolarmente analitiche e confessorie, possono assumere valore probatorio presuntivo idoneo a fondare un accertamento tributario
  • La mera produzione di fatture, la regolarita formale della contabilità e la prova dei pagamenti non sono di per se' idonee a sconfessare un accertamento fondato su indizi seri di operazioni (anche parzialmente) inesistenti
  • La ritrattazione tardiva di dichiarazioni rese in sede di verifica ha scarso peso probatorio se contrapposta a dichiarazioni precedenti analitiche e coerenti; la credibilita' delle dichiarazioni va valutata nel complesso
  • L'amministrazione finanziaria puo' utilizzare documentazione e verbali acquisiti in ispezioni presso altri soggetti ai fini dell'accertamento induttivo, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e siano messi a disposizione del contribuente in giudizio
  • In presenza di societa a ristretta base partecipativa, la questione dell'imputazione dei maggiori redditi ai soci puo' presentare presunzioni di distribuzione, ma la contestazione della posizione tributaria dei singoli soci deve essere proposta dai diretti interessati; la societa che non impugna la decisione dei soci puo' trovarsi priva di interesse su taluni profili
  • Motivi nuovi introdotti solo in sede di appello possono essere inammissibili; in generale il contribuente deve proporre nei termini processuali i motivi essenziali sin dal primo grado se intende poi farli valere in sede di legittimita'
  • In caso di soccombenza, le spese di giudizio sono a carico della parte perdente; la Corte ha confermato il principio della condanna alle spese

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