Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05875/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente secondo il dispositivo trascritto nel testo.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per un credito derivante da inadempimenti connessi a una cessione di partecipazioni societarie. Successivamente, tra le parti del procedimento monitorio era intervenuto un accordo stragiudiziale davanti a notaio, con cessione pro soluto del credito e impegno a non notificare né eseguire il decreto ingiuntivo. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo che tale accordo, insieme al fatto che il decreto non fosse stato munito di formula esecutiva, escludeva il presupposto impositivo. La CTR ha accolto l'appello ritenendo che l'imposta di registro ex art. 37 d.P.R. 131/1986 presupponga l'apposizione del visto di esecutività/formula esecutiva e che, poiché vi era un accordo che prevedeva la non esecuzione del decreto e non vi era stata esecuzione in concreto, il tributo non fosse dovuto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 37 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 642 c.p.c., sostenendo che il presupposto dell'imposta è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo, indipendentemente dall'effettiva esecuzione o dalla formula esecutiva apposta dalla cancelleria. Il controricorrente ha resistito e ha anche chiesto, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate per asserito contrasto con l'art. 53 Cost.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    L'imposta di registro sui decreti ingiuntivi colpisce il presupposto della loro natura esecutiva; non rileva la successiva esecuzione in concreto né l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria. La Corte ribadisce inoltre che, per escludere o incidere sul presupposto, non basta una transazione stragiudiziale cui non partecipi anche la pubblica amministrazione, richiamando la necessità di evitare indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria.

  • art. 642 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per descrivere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; la Corte lo considera nel contesto della distinzione tra esecutività del decreto e sua concreta esecuzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione, invocata per dedurre violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito rigettando il ricorso originario.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal controricorrente a sostegno della questione di costituzionalità; la Corte osserva che la censura è formulata in modo vago e comunque richiama un precedente che ha ritenuto conforme a Costituzione la tassazione dell'atto quale manifestazione di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro sui decreti ingiuntivi, il presupposto impositivo è la natura esecutiva del provvedimento, non la sua effettiva esecuzione né il compimento di formalità successive come l'apposizione della formula esecutiva.
  • Una transazione o rinuncia stragiudiziale successiva al decreto ingiuntivo non è di per sé idonea a escludere il presupposto o a neutralizzare l'imposizione se non ricorrono i presupposti testuali previsti dalla legge e, in particolare, se all'accordo non partecipa anche l'Amministrazione finanziaria quando ciò sia richiesto dalla norma applicabile.
  • In sede di legittimità, quando il vizio di diritto è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in modo generico e senza adeguata indicazione dei parametri non impongono un approfondimento se la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto conforme a Costituzione il meccanismo impositivo contestato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImprese
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.