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Sentenza

Sentenza n. 491/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 13 agosto 2025 notificata il 18 agosto 2025 emessa dal Capo Area III Servizio Urbanistica del Comune di Randazzo, recante l’ordine di demolizione delle opere site in agro di -OMISSIS- C.da -OMISSIS- nella -OMISSIS- nel lotto di terreno distinto in catasto al foglio -OMISSIS-ed infra descritte: 1) “fabbricato con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione f.t. e copertura con pannelli in fibrocemento, di dimensioni ml 20,90 x 4,00 circa, altezza al colmo m. 4,00 ed altezza alla gronda m. 3,00 circa utilizzato a stalla e deposito;” 2) “fabbricato di forma rettangolare, con struttura portante in muratura, (blocchi cementizi) ad una elevazione f.t. e copertura ad una sola falda, realizzata in pannelli termoisolanti ed in parte con lamierino zincato, delle dimensioni di ml 14,80 x 5,50 circa ed altezza max al colmo di ml 2,80 e min. alla gronda di ml 2,40”, nonché di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202502483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a due manufatti edilizi realizzati senza titolo su area ritenuta di proprietà comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, anzitutto, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ed eccesso di potere. Ha sostenuto che i due manufatti, destinati a stalla, deposito di masserizie e deposito di paglia e fieno, risalirebbero agli anni Venti del Novecento e sarebbero stati trasferiti ai suoi danti causa mediante scritture private, sicché l'area avrebbe natura privata e non comunale. Ha inoltre contestato l'identificazione catastale dei terreni e dei manufatti, lamentando l'assenza di adeguati accertamenti sulla titolarità dell'area. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 31, comma 2, l. 47/1985 e dell'art. 12 l.r. 40/1995, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, assumendo che il Comune non avesse provato l'epoca di realizzazione delle opere, la loro corretta individuazione, l'entità e la tipologia degli abusi. Ha lamentato anche l'omessa motivazione sull'interesse pubblico specifico alla demolizione, sul lungo tempo trascorso e sull'affidamento maturato. Con il terzo motivo ha dedotto erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria per non avere l'amministrazione verificato la natura del rapporto con l'area, l'eventuale titolo di godimento, la compatibilità urbanistica, la possibilità di sanatoria e i confini delle proprietà. Con l'ultimo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto valutare misure alternative alla demolizione e l'interesse pubblico alla conservazione delle opere.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari del Comune. Ha ritenuto applicabile l'art. 35 d.P.R. 380/2001, poiché l'ordinanza descriveva due manufatti realizzati senza titolo su area indicata come comunale. La contestazione della proprietà pubblica non è stata ritenuta sorretta neppure da un principio di prova: le scritture private prodotte dal ricorrente erano prive di data certa, non trascritte e non recavano dati catastali idonei a identificare univocamente i beni; gli ulteriori atti non consentivano una sicura identificazione e si riferivano a casotte di pietra, mentre i manufatti contestati erano descritti come costruzioni in blocchi cementizi. Le risultanze catastali, pur aventi valore normalmente indiziario, sono state ritenute utilizzabili insieme alle altre emergenze processuali e non adeguatamente contraddette, risultando i terreni intestati al Comune. Il Collegio ha inoltre rilevato una contraddizione nella prospettazione temporale del ricorrente, che in sede procedimentale aveva ricondotto i manufatti agli anni Ottanta. L'ordinanza è stata ritenuta sufficientemente specifica, perché conteneva descrizione, dimensioni, materiali e dati catastali relativi alle opere e ai terreni. Secondo il TAR, nell'ipotesi di opere abusive su suolo pubblico, l'art. 35 d.P.R. 380/2001 impone in modo vincolato la demolizione e il ripristino, una volta accertati la natura pubblica del suolo e l'assenza del titolo edilizio. Non sono quindi necessari ulteriori accertamenti sull'epoca di realizzazione, una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico, la comparazione degli interessi, la considerazione del tempo trascorso o la tutela di un affidamento alla conservazione dell'illecito. La norma non prevede misure alternative alla demolizione né lascia spazio a valutazioni discrezionali o a procedure di sanatoria, nella ricorrenza dei relativi presupposti. Sono state pertanto respinte anche le censure di carenza istruttoria, proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    “Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo […] 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”.

    La disposizione configura, una volta accertati la proprietà pubblica del suolo e l'assenza del titolo edilizio, un potere vincolato e una conseguenza demolitoria unica e doverosa, senza necessità di motivare su un interesse pubblico ulteriore, comparare gli interessi, considerare il tempo trascorso o valutare misure alternative e sanatorie.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché l'ordinanza descriveva puntualmente le opere, con dimensioni, materiali e ubicazione catastale, e indicava la loro abusività.

  • art. 31, comma 2, l. 47/1985

    La dedotta violazione è stata ritenuta infondata; l'ordinanza risultava sufficientemente identificativa delle opere e, per l'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, non era necessario accertare l'epoca di realizzazione.

  • art. 12 l.r. 40/1995

    La dedotta violazione è stata respinta insieme alle censure relative all'accertamento dell'epoca e dell'identificazione delle opere.

  • art. 28 d.P.R. 380/2001

    Richiamato nel testo dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 per delimitare i soggetti cui si applica la disciplina della demolizione su suoli pubblici.

Massime di principio

  • Quando sia accertata la realizzazione senza titolo edilizio di opere su suolo appartenente al demanio o al patrimonio di un ente pubblico, l'art. 35 d.P.R. 380/2001 impone al Comune di ordinare la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, configurando un potere vincolato.
  • Per l'adozione dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 è sufficiente verificare la natura pubblica dell'area e l'assenza del titolo edilizio; non occorrono ulteriori accertamenti sull'epoca di realizzazione dell'opera, sulla compatibilità urbanistica o sull'interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
  • L'ordinanza ex art. 35 d.P.R. 380/2001 è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive, ne indica le dimensioni e i materiali e identifica i terreni sui quali insistono; non è necessaria una motivazione rafforzata fondata sul tempo trascorso o sulla comparazione degli interessi.
  • La prolungata inerzia dell'amministrazione e il decorso del tempo non generano un affidamento tutelabile alla conservazione di opere abusive realizzate su suolo pubblico, trattandosi di una situazione illecita permanente che il tempo non può legittimare.
  • L'art. 35 d.P.R. 380/2001 non contempla misure alternative alla demolizione né lascia spazio alla valutazione discrezionale dell'amministrazione o alla conservazione e sanatoria dell'opera, quando siano integrati i presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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