Sentenza n. 345/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 8 del 03/10/2022, con la quale il Comune di Santa Maria del Molise ha ingiunto ai ricorrenti la rimozione delle opere edilizie ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo che gli interventi contestati fossero riconducibili all'edilizia libera, in ragione della loro asserita natura agricola, manutentiva o conservativa e dell'attività agrituristica esercitata sui terreni. Hanno sostenuto, in particolare, che alcuni scavi ripristinassero passaggi preesistenti o fossero finalizzati a fronteggiare movimenti franosi, che un deposito di materiale fosse risalente e non imputabile agli attuali ricorrenti, che i livellamenti e gli sbancamenti fossero di modesta entità e che l'allargamento della strada fosse consistito soltanto nella dispersione del materiale proveniente da muri a secco senza modifica del tracciato. Hanno inoltre dedotto il contrasto dell'ordinanza con una precedente nota del responsabile dell'ufficio tecnico che aveva qualificato i livellamenti come edilizia libera, l'omessa valutazione dello stato dei luoghi e della preesistenza delle opere, nonché la violazione dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che, ove fosse stata necessaria una SCIA, avrebbe dovuto applicarsi la sola sanzione pecuniaria. Nelle more, la baracca in legno era stata spontaneamente demolita e gli altri interventi, salvo la strada, erano stati rimossi con ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla baracca in legno, spontaneamente demolita dai ricorrenti in esecuzione dell'ordinanza, e agli altri interventi, ad eccezione dell'allargamento della strada, per i quali era stato effettuato il ripristino dello stato dei luoghi. Nel merito, ha comunque ritenuto il ricorso complessivamente infondato. L'allargamento della strada vicinale, realizzato per una lunghezza di 83,50 metri e una larghezza media di 6 metri mediante l'utilizzo del materiale dei muri a secco, è stato qualificato come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, sia perché la perizia dei ricorrenti dimostrava una larghezza superiore al preesistente confine catastale, sia perché i verbali di sopralluogo comunali attestavano lo stato dei luoghi; tali verbali sono stati ritenuti fidefacienti quanto ai fatti rappresentati. Anche considerando la prospettazione dei ricorrenti, la copertura con pietrisco di una strada di dimensioni significative è stata ritenuta nuova costruzione. Quanto agli altri manufatti, il giudice ha affermato che la pluralità delle opere abusive deve essere valutata complessivamente e non atomisticamente, considerando il loro impatto edilizio unitario. La collocazione delle opere in area sottoposta a vincolo paesaggistico e l'assenza di prova della stretta pertinenzialità dei movimenti di terra all'attività agricola hanno escluso la riconducibilità all'edilizia libera prevista dall'art. 6, lett. d), d.P.R. 380/2001. La mera deduzione del collegamento con l'attività agrituristica non è stata ritenuta sufficiente, gravando sui ricorrenti l'onere di provare tale presupposto. Il complesso degli interventi è stato quindi correttamente qualificato come nuova costruzione, con conseguente legittimità dell'ordine demolitorio ex art. 31 d.P.R. 380/2001 nei confronti dei ricorrenti, rispettivamente proprietario e responsabile degli abusi. La nota comunale precedente, che aveva espresso una diversa qualificazione dei livellamenti, non ha inciso sulla legittimità dell'ordinanza, ritenuta sostanzialmente corretta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento di 1.500 euro, oltre IVA e CPA, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Consente l'ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire; nel caso concreto è stata ritenuta legittima l'applicazione della sanzione demolitoria alle opere complessivamente qualificate come nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La realizzazione o trasformazione edilizia di significativa consistenza, compreso l'intervento sulla strada di rilevanti dimensioni, è stata qualificata come nuova costruzione.
art. 6, lett. d), d.P.R. 380/2001
movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali
L'edilizia libera per i movimenti di terra richiede la prova della stretta pertinenzialità all'attività agricola; la mera allegazione del collegamento con un'attività agrituristica non è sufficiente.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La disciplina sanzionatoria della SCIA non trova applicazione quando le opere, valutate complessivamente, costituiscono nuova costruzione soggetta al regime del permesso di costruire e all'ordine demolitorio ex art. 31.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Il riferimento allo stato legittimo dell'immobile è stato utilizzato per affermare l'onere del privato di provare la stretta pertinenzialità dei movimenti di terra all'attività agricola.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.
Massime di principio
- Quando una pluralità di opere edilizie abusive è realizzata in un medesimo contesto, la qualificazione dell'abuso deve essere compiuta considerando l'impatto edilizio complessivo e non mediante una valutazione atomistica dei singoli interventi.
- L'allargamento o la trasformazione di una strada mediante opere di significativa estensione e consistenza può integrare una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, anche quando l'intervento sia descritto come mera sistemazione o copertura con materiale lapideo.
- La riconducibilità dei movimenti di terra all'edilizia libera prevista dall'art. 6, lett. d), d.P.R. 380/2001 presuppone la prova della loro stretta pertinenzialità all'esercizio dell'attività agricola; non è sufficiente allegare genericamente il collegamento con un'attività agrituristica.
- In presenza di opere complessivamente qualificabili come nuova costruzione, l'amministrazione può applicare l'ordine demolitorio previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001, anziché la sola sanzione pecuniaria prevista per interventi soggetti a SCIA.
- I verbali di sopralluogo redatti dagli organi comunali costituiscono elementi probatori qualificati circa lo stato dei luoghi e possono smentire la ricostruzione del privato sulla preesistenza o sulla consistenza delle opere.
- La sopravvenuta demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dell'ordine relativo alle opere già rimosse.
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