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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25667/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento di 181,02 euro, richiesto dal Consorzio di bonifica 6 Enna, per conto del Consorzio di bonifica della Sicilia Orientale, a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue relative agli anni 2015, 2016 e 2017. La contribuente aveva impugnato l’avviso; la Commissione tributaria provinciale di Enna aveva respinto il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6292/2023 depositata il 21 luglio 2023, aveva accolto l’appello e annullato l’atto, ritenendo che il Consorzio 6 Enna fosse stato estinto dall’accorpamento e che non potesse agire quale mandatario senza rappresentanza del nuovo Consorzio. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. In via preliminare la contribuente ha eccepito l’improcedibilità per mancanza dell’attestazione di conformità della procura analogica depositata in copia informatica e l’inammissibilità per difetto di legittimazione del Consorzio. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’avviso di pagamento non fosse tra gli atti impugnabili e che potesse essere contestato solo quanto alla sostanza della pretesa, non per vizi formali. Con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito non avessero verificato la prova della tempestiva proposizione del ricorso della contribuente. Con il terzo ha denunciato la violazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e delle disposizioni regolamentari e processuali indicate, contestando che l’accorpamento avesse estinto il Consorzio 6 Enna e sostenendo la perdurante legittimazione dell’ente. Con il quarto ha censurato l’interpretazione del mandato senza rappresentanza, sostenendo che esso configurasse in realtà una delega interorganica.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di improcedibilità relativa alla procura: la mancata attestazione di conformità, in assenza di disconoscimento della copia da parte della controricorrente, costituisce una mera irregolarità; inoltre il Consorzio aveva depositato l’attestazione prima dell’adunanza camerale. Ha accolto il terzo motivo: l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 ha avviato un processo di riorganizzazione e accorpamento, ma non ha disposto l’immediata estinzione dei consorzi territoriali preesistenti; questi permangono sino al completamento del processo. Il Consorzio 6 Enna conservava quindi la legittimazione e il potere di proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, relativi agli affidamenti in essere. L’eventuale, impropria qualificazione del suo operato come mandato senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario né ha privato l’ente del potere di emettere l’atto; è perciò erroneo l’annullamento dell’avviso per asserita incompetenza assoluta. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dei limiti di impugnabilità dell’avviso non risultava dedotta nel giudizio di merito né decisa dalla sentenza d’appello; è stato comunque ritenuto infondato, poiché un atto che manifesta una specifica pretesa tributaria è impugnabile per contestazioni sia formali sia sostanziali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava una censura astratta, senza dedurre concretamente la tardività dell’impugnazione della contribuente. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    Pertanto, va esclusa l’improcedibilità del ricorso, configurandosi solo una mera irregolarità, per essere venuta meno, in conseguenza di detta omissione, solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale, che legittima la controparte al disconoscimento, in assenza del quale le predetta irregolarità non produce alcun effetto pregiudizievole.

    La mancanza dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura analogica non determina di per sé l’improcedibilità quando la controparte non disconosce la conformità della copia; l’omissione integra una mera irregolarità.

  • art. 369 c.p.c.

    Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenza della CEDU laddove richiama il citato arresto di questa Corte n. 8312/2019, con cui – re melius perpensa – è stato chiarito che il mancato deposito dell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originali informatici entro il termine fissato dall’articolo 369 c.p.c. non determina l’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbia contestato la conformità delle copie cartacee agli originali o qualora il ricorrente abbia depositato l’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedente allo svolgimento dell’udienza di trattazione della causa.

    Il mancato deposito tempestivo dell’attestazione di conformità non comporta improcedibilità se la controparte non contesta la conformità delle copie o se l’attestazione è depositata prima dell’udienza di trattazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La tesi del ricorrente secondo cui l’avviso di pagamento in oggetto sarebbe stato suscettibile di impugnazione solo per contestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e non anche aspetti formali, quali quelli posti a fondamento della decisione impugnata, attinenti alla giuridica inesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non ha fondamento, in quanto ipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste e che non sarebbe in alcun modo giustificabile, ben potendo il contribuente, destinatario di un atto non ricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ma che, comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, in forma anticipata, il suo diritto di difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale che sostanziale.

    Anche un atto non compreso nell’elenco tipico dell’art. 19 è impugnabile se manifesta una specifica pretesa tributaria; il contribuente può contestarla per ragioni sia formali sia sostanziali.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Del tutto inconferente risulta inoltre la contestata violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non essendo nemmeno rappresentato che l’impugnazione sia stata proposta decorsi i sessanta dalla notifica dell’atto.

    La censura relativa alla tempestività non è utilmente prospettata se il ricorrente non deduce concretamente che l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo risulta invece inammissibile sotto diverso profilo.

    La Corte non enuncia una regola sostanziale sull’onere della prova ex art. 2697 c.c.; dichiara inammissibile la censura che lamentava, in termini astratti, l’omesso controllo della prova della tempestività senza dedurre concretamente la tardività dell’impugnazione.

  • art. 13 legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5

    Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità.

    La norma istituisce i nuovi consorzi e programma l’unificazione degli ambiti territoriali, ma non estingue immediatamente i consorzi preesistenti; l’estinzione può conseguire al completamento del processo di accorpamento.

  • art. 19, comma 13, Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale

    Con le citate sentenze n. 6610/26 e n. 6611/2026, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoga, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della deliberazione commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.

    La permanenza di piani, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati assicura la continuità delle attività durante la riorganizzazione e sostiene la perdurante operatività dei consorzi preesistenti nel periodo transitorio.

  • art. 1705 c.c.

    In ogni caso, l’avere il Consorzio di bonifica 6 Enna (inutilmente) agito quale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato detto Consorzio del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudice d’appello ha annullato l’atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio di incompetenza assoluta.

    L’impropria qualificazione dell’attività del consorzio preesistente come mandato senza rappresentanza non incide sul rapporto tributario né elimina il potere dell’ente di emettere l’atto, che permane in ragione della sua sopravvivenza e del perdurante affidamento dell’attività.

  • artt. 49, 50 e 52 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

    La Corte dispone la cassazione con rinvio al giudice tributario d’appello in diversa composizione; il testo non associa a queste disposizioni una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • L’accorpamento legislativo di enti pubblici non ne determina necessariamente l’estinzione immediata: in assenza di una previsione normativa estintiva, la cessazione degli enti preesistenti può prodursi solo al completamento del processo di riorganizzazione previsto dalla legge.
  • Durante il processo di accorpamento, la permanenza in vigore di piani, ruoli e affidamenti dei consorzi preesistenti assicura continuità alle attività e ai rapporti, anche processuali, sino alla conclusione dell’operazione.
  • Un atto che, pur non rientrando nell’elenco tipico degli atti impugnabili, manifesti una specifica pretesa tributaria può essere impugnato per tutte le ragioni inerenti alla pretesa, tanto formali quanto sostanziali.
  • La questione non trattata nella sentenza impugnata deve essere accompagnata, nel ricorso per cassazione, dall’indicazione della sua deduzione nel giudizio di merito e dello specifico atto in cui fu proposta; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Una censura sull’omesso controllo della tempestività dell’impugnazione è inammissibile se formulata in modo astratto, senza dedurre concretamente il superamento del termine previsto per impugnare.
  • La mancanza dell’attestazione di conformità di una copia informatica della procura analogica non comporta improcedibilità quando la controparte non ne disconosce la conformità; l’attestazione può comunque essere depositata prima dell’udienza o dell’adunanza di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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