Sentenza n. 11109/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del decreto di diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno in data 24 gennaio 2023 e notificato al richiedente in data 13 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dal pregiudizio penale dell'interessato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere per insufficiente e inadeguata motivazione e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che il diniego non potesse fondarsi sul procedimento penale relativo al reato di cui agli artt. 316-ter e 110 c.p., concernente un illecito rimborso IRPEF conseguente a false dichiarazioni reddituali, poiché il procedimento si era concluso con declaratoria di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sul pregiudizio penale relativo all'illecito rimborso IRPEF, considerato indice sintomatico di scarsa considerazione degli obblighi connessi allo status civitatis, tra cui la partecipazione agli oneri dello Stato sociale e il divieto di gravare indebitamente sulla finanza pubblica. La condotta è stata ritenuta particolarmente significativa perché commessa nel decennio antecedente la domanda, periodo di osservazione nel quale deve emergere una condotta senza mende e un adeguato grado di assimilazione dei valori della comunità nazionale. Il giudice ha precisato che, ai fini della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare non solo fatti penalmente definitivamente sanzionati, ma anche condotte rilevanti sul piano della prevenzione e della prognosi di futura affidabilità, con un apprezzamento autonomo rispetto al giudizio penale. Pertanto, l'esito positivo della messa alla prova e la conseguente definizione del procedimento non impediscono la valutazione amministrativa negativa della condotta. Il diniego è stato inoltre ritenuto coerente con la natura ampiamente discrezionale e prognostica della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, che richiede la verifica di un interesse pubblico e dell'assenza di dubbi sull'affidabilità e sulla piena adesione ai valori costituzionali. Lo stabile inserimento economico e sociale dell'interessato non è stato ritenuto sufficiente a superare il rilievo della condotta, costituendo un prerequisito ordinario e non un merito speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo il periodo di residenza legale richiede una valutazione amministrativa dell'integrazione, dell'affidabilità e della condotta del richiedente, anche in chiave prognostica.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
Il legislatore attribuisce particolare disvalore a determinate condotte penalmente rilevanti, prevedendo che, in caso di condanna, possano precludere l'acquisto della cittadinanza anche iure matrimonii; tale previsione è stata valorizzata come indice della rilevanza amministrativa della condotta.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione del diniego è stato ritenuto rispettato, poiché il provvedimento esplicitava il rilievo attribuito al pregiudizio penale e la sua incidenza sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato all'interessato, che non ha presentato osservazioni; il provvedimento definitivo ha confermato la valutazione negativa dell'Amministrazione.
artt. 316-ter e 110 c.p.
La condotta contestata, consistente nell'illecito conseguimento di un rimborso IRPEF mediante false dichiarazioni reddituali e nella partecipazione concorsuale, è stata valutata come elemento sintomatico di inaffidabilità sul piano amministrativo, indipendentemente dall'esito penale del procedimento.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un potere discrezionale e prognostico volto ad accertare non soltanto la durata della residenza legale, ma anche l'effettivo grado di integrazione, l'affidabilità del richiedente e la sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- Nel periodo di osservazione, individuato in via generale nel decennio antecedente la domanda o il provvedimento, una condotta antigiuridica non può essere considerata risalente e può assumere rilievo ostativo o sintomatico ai fini della valutazione della cittadinanza.
- Le risultanze e le condotte oggetto di un procedimento penale possono essere autonomamente valutate dall'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza, anche quando il procedimento penale si sia concluso senza una condanna definitiva o con esito positivo della messa alla prova, poiché la valutazione amministrativa persegue finalità diverse da quelle della responsabilità penale.
- Ai fini del diniego della cittadinanza non è necessario dimostrare la responsabilità penale dell'interessato secondo lo standard probatorio proprio del processo penale; è sufficiente che la condotta costituisca, all'esito di un'adeguata valutazione amministrativa, un elemento sintomatico di inaffidabilità o di insufficiente assimilazione dei valori fondamentali della comunità nazionale.
- Lo stabile inserimento economico e sociale del richiedente costituisce un presupposto ordinario o un prerequisito della domanda di cittadinanza e non integra, di per sé, un merito speciale idoneo a neutralizzare una valutazione negativa della condotta.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone la prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento e richiede che non sussistano dubbi significativi, anche in chiave prognostica, circa l'affidabilità futura del richiedente e la sua adesione ai valori costituzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1310/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1311/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1312/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1313/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1314/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 giu 2026Sentenza n. 1315/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →