Cassazione Penale, Sentenza n. 46346/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. per la detenzione subita a Regina Coeli e Rebibbia (per presunta decadenza del termine semestrale in conseguenza di una interruzione della detenzione dal 2016 al 2021) e, nel merito, rigetto della tutela risarcitoria per il periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Viterbo per mancato accertamento delle effettive condizioni materiali della cella e diniego di consulenza tecnica sulle dimensioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla censura sulla declaratoria di inammissibilita' riguardante i periodi di detenzione presso Roma Rebibbia e Roma Regina Coeli: ha annullato l'ordinanza in relazione a quei periodi e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame volto a verificare se sia intervenuta la cessazione dello stato di detenzione o della espiazione della pena e, solo in caso affermativo, se sia spirato il termine decadenziale. Quanto al periodo di detenzione a Viterbo, la Corte ha giudicato manifestamente infondato il motivo, confermando che il Tribunale aveva correttamente calcolato lo spazio individuale (mq 3,73), detraendo gli arredi fissi e tenendo conto dei fattori compensativi (tempo trascorso fuori dalla cella, attivita' ecc.), e ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di accertamento peritale come generica.
Norme richiamate
art. 35-ter, Legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina il rimedio risarcitorio per trattamenti contrari all'art. 3 CEDU: puo' essere concesso nella forma specifica (detrazione di pena) o nella forma monetaria, con regole di competenza e termini decadenziali differenziati in relazione allo stato di detenzione e alla cessazione della pena; la competenza del magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di detenzione al momento dell'istanza
art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Riferimento operativo nel testo dell'art. 35-ter per individuare lo strumento processuale applicabile; distingue l'istanza risarcitoria dal reclamo volto a far cessare la violazione attuale
d.l. n. 92/2014, art. 2 (norma transitoria)
Ha stabilito la decorrenza del termine decadenziale di sei mesi per le violazioni anteriori al 2014 a partire dall'entrata in vigore della novella (28/06/2014); la Corte ha richiamato la necessità di applicare correttamente tale termine solo quando rilevi la cessazione della espiazione della pena
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti; punto di riferimento per valutare la compatibilita' delle condizioni detentive con la dignita' umana e per l'azione risarcitoria
Giurisprudenza Corte EDU e Corte di legittimità (es. Torregiani c. Italia e Sez. U. n. 6551/2020)
Principi applicativi sul calcolo della superficie individuale: vanno detratti gli arredi fissi (es. letto a castello, armadi ancorati) mentre gli arredi mobili non si sottraggono alla superficie disponibile; fattori compensativi (breve durata, attivita' fuori cella, condizioni dignitose) possono attenuare la valutazione negativa quando la superficie e' tra 3 e 4 mq
Massime di principio
- Perchè sia ammesso il rimedio ex art. 35-ter nella forma specifica e' necessario che il richiedente sia in stato di detenzione al momento della proposizione: lo stato di detenzione perdurante e' presupposto di competenza del magistrato di sorveglianza
- Se la detenzione e' cessata, l'azione e' limitata alla forma monetaria e soggetta al termine decadenziale di sei mesi dalla fine della detenzione; per violazioni anteriori al 2014 va valutata l'applicazione della norma transitoria d.l. 92/2014
- Nel calcolo della superficie individuale della cella vanno detratti gli arredi fissi (es. letti a castello, armadi ancorati) ma non i mobili facilmente spostabili (sedie, tavolini): la superficie utile si valuta in funzione del normale movimento
- La disponibilita' di uno spazio individuale compreso tra 3 e 4 mq non determina automaticamente la violazione dell'art. 3 CEDU: vanno considerati congiuntamente fattori compensativi (durata breve, attivita' e tempo trascorso fuori dalla cella, condizioni complessive) per una valutazione unitaria
- Le richieste di accertamento peritale sulle dimensioni della cella devono essere specifiche e adeguatamente motivate; generiche domande peritale possono essere respinte se l'istituto ha celle di dimensioni standard e il giudice ha gia' adottato criteri di calcolo corretti
- Quando il giudice dichiara l'inammissibilita' per presunta decadenza del termine, deve esplicitare con chiarezza i periodi di detenzione considerati, se e quando e' avvenuta la cessazione della esecuzione della pena e quale norma decorrenziale sia applicata (diretta applicazione dell'art. 35-ter comma 3 o regime transitorio d.l. 92/2014)
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