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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento datato 5.2.2025 notificato al datore di lavoro in pari data, n. Rep.-OMISSIS-, con il quale è stata revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, lavoratore subordinato, in data 29.05.2024 su istanza del richiedente datore di lavoro; - nonché l''annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta adozione di un provvedimento favorevole al ricorrente, coincidente con la revoca dell'atto impugnato. La decisione non esamina nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e delle criticità emerse in sede istruttoria riguardo alla verifica dei requisiti del datore di lavoro richiedente.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 febbraio 2025 con cui era stato revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato il 29 maggio 2024 su istanza del datore di lavoro. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato, il 18 dicembre 2025, un ulteriore provvedimento con cui ha revocato l'atto impugnato. Il testo non specifica i vizi di legittimità dedotti nel ricorso originario.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un provvedimento favorevole al ricorrente che rimuove l'atto impugnato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
  • La particolarità della vicenda e le criticità emerse nell'istruttoria possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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