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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10958/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento di una servitù di passaggio su un compendio immobiliare. In primo grado era stata riconosciuta la servitù in favore degli attori; la corte d'appello ha invece rigettato la domanda ritenendo che la clausola richiamata dagli attori non avesse costituito un peso reale ma solo un diritto personale, che mancassero i presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia e che non fosse provata l'usucapione ventennale, anche in ragione dell'assetto materiale dei luoghi e dell'inaffidabilità delle testimonianze. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due hanno denunciato la violazione delle norme sulla efficacia del contratto e sulla servitù, sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel non considerare l'atto del 1910, da cui derivava il titolo della loro dante causa, e nel ritenere non opponibile la clausola del 1929; con gli altri due motivi hanno ulteriormente censurato la violazione delle norme sulla servitù e sui modi di costituzione. La controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenendo che, ove si fosse riconosciuta la servitù per contratto, ogni diversa domanda sarebbe stata preclusa dal giudicato formatosi per mancata impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall'atto del 1910, già oggetto di dibattito tra le parti. Ha ritenuto non decisiva, invece, la mera denuncia di violazione degli artt. 1372, 1376, 1027, 1028 e 1031 c.c. in sé considerati, perché la doglianza coglieva nel segno solo sul piano del vizio motivazionale/ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancato scrutinio dell'atto del 1910, utile a ricostruire la catena dei trasferimenti e l'effettivo compendio immobiliare. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    richiamato come norma sugli effetti del contratto, ma ritenuto non direttamente inciso dalla soluzione della Corte d'appello; la censura utile riguardava invece l'omesso esame di un atto rilevante.

  • art. 1376 c.c.

    richiamato come norma sugli effetti reali del contratto; la Corte osserva che la sua violazione non era decisiva in sé, essendo centrale il mancato esame dell'atto del 1910.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per definire il contenuto del diritto di servitù; non è la violazione astratta della norma a fondare l'accoglimento, ma l'omesso esame del fatto storico rilevante.

  • art. 1028 c.c.

    richiamato per la nozione di utilità della servitù; la disposizione è evocata in via generica dai ricorrenti ma non è il punto decisivo della decisione di cassazione.

  • art. 1031 c.c.

    richiamato per i modi di costituzione della servitù; la Corte di cassazione ribadisce che il profilo decisivo è il mancato scrutinio dell'atto del 1910.

  • art. 1058 c.c.

    richiamato nel terzo/quarto motivo insieme alle norme sulla servitù; il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la censura è stata accolta nei limiti dell'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ossia l'atto del 1910, oggetto di contraddittorio e potenzialmente determinante per la ricostruzione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di norme sostanziali non è di per sé decisiva se la critica reale investe la mancata considerazione di un fatto storico controverso e potenzialmente decisivo.
  • L'omesso esame di un atto già allegato e discusso tra le parti integra vizio censurabile quando quel documento può incidere sulla ricostruzione della catena dei trasferimenti e del titolo invocato.
  • Quando la decisione di merito ruota intorno alla natura e alla provenienza di una servitù, il giudice deve esaminare tutti gli atti di acquisto rilevanti per verificare chi fosse il dante causa, quale bene fosse effettivamente trasferito e se il diritto vantato sia opponibile ai successivi aventi causa.
  • Se il ricorso principale viene accolto su un vizio che impone il riesame del fatto storico decisivo, restano assorbiti i motivi ulteriori e il ricorso incidentale condizionato che presupponga la stabilità della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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