Ordinanza n. 819/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia (i) della Disposizione del Direttore della Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio prot. n. 83 del 2 febbraio 2026, con la quale è stata disposta l’esclusione del RTP costituendo composto da Tecnicaer Engineering s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria, e GEORES Studio Tecnico Associato, in qualità di mandante, dalla "procedura aperta telematica accelerata, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 59 del citato D.Lgs., di accordi quadro di durata triennale con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto l’esecuzione di rilievi ed indagini di tipo strutturale e geognostico, la progettazione in unica fase esecutiva, l’ufficio direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, relativi agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico sugli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del 21.03.2025, del commissario straordinario dei campi flegrei per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo”; (ii) della nota prot. n. 1114 del 18 febbraio 2026, con la quale l’Agenzia per il Demanio – Struttura per la Progettazione ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’odierna ricorrente in data 5 febbraio 2026; (iii) del provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 della gara o comunque del provvedimento di esito della gara, qualora sia stato nel frattempo adottato e allo stato non conosciuto dall’odierna ricorrente; (iv) per quanto occorra, del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico Prestazionale e di tutti i documenti ad essi allegati costituenti la lex specialis di gara, ivi compresi i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione delle offerte nel lotto 2; (v) di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti; con conseguente riammissione alla gara dell’odierna ricorrente, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121, comma 1 e/o 122 del D.Lgs. 104/2010, qualora sia stato nel frattempo stipulato secondo la graduatoria formata a seguito dell’esclusione dell’odierna ricorrente; e comunque per il risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per erosione dell'importo non ribassabile del corrispettivo relativo ai servizi di ingegneria e architettura, oltre al diniego di autotutela e agli eventuali successivi atti di aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la disposizione con cui l'Agenzia del Demanio l'ha esclusa dal lotto 2 di una procedura aperta telematica accelerata per la conclusione di accordi quadro triennali aventi a oggetto servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi sugli immobili interessati dal bradisismo dei Campi Flegrei. Sono stati altresì impugnati il diniego dell'istanza di annullamento in autotutela, l'eventuale provvedimento di aggiudicazione o di esito della gara, la lex specialis e gli atti connessi e consequenziali. La ricorrente ha domandato la riammissione alla gara, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che le censure contestavano la legittimità dell'esclusione fondata sull'effetto dell'ingente ribasso praticato sui costi per le indagini, ritenuto tale da erodere l'importo non ribassabile del corrispettivo per il servizio di ingegneria e architettura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che gli effetti dell'esclusione non integrassero un'immediata situazione di urgenza, anche considerando che la legge impone la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato, con valutazione sommaria propria della fase cautelare, che le censure non apparivano probabilmente fondate, poiché l'esclusione risultava congruamente disposta in ragione dell'erosione, conseguente all'ingente ribasso sui costi delle indagini, dell'importo non ribassabile del corrispettivo per il servizio di ingegneria e architettura. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 13 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
procedura aperta telematica accelerata
La norma è richiamata quale base normativa della procedura di gara, senza una specifica interpretazione nella motivazione cautelare.
art. 59 d.lgs. 36/2023
accordi quadro di durata triennale con più operatori economici
La norma è richiamata in relazione alla struttura della procedura e agli accordi quadro oggetto della gara, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale della domanda cautelare; il giudice applica i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
art. 121, comma 1, c.p.a.
La norma è richiamata nella domanda della ricorrente per l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ma non è stata applicata nella decisione cautelare.
art. 122 c.p.a.
La norma è richiamata nella domanda della ricorrente per l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, ma non è stata applicata nella decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di un'immediata urgenza può giustificare il rigetto della domanda quando la sollecita fissazione dell'udienza di merito, prevista dalla legge per la controversia, consenta una tutela giurisdizionale ravvicinata.
- In una procedura di gara per servizi di ingegneria e architettura, l'esclusione può apparire assistita da fumus di legittimità quando l'ingente ribasso sui costi delle indagini determini l'erosione dell'importo del corrispettivo qualificato come non ribassabile dalla lex specialis o dalla disciplina di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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