Sentenza del 18/11/2021 n. 5194 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Contenzioso - Onere di cui all'art. 39 d.lgs. n.112/99 - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 39 d.lgs. n.112/99 e ha censurato la condotta dell'AdR per non aver chiamato in giudizio l'ente creditore; in conseguenza, le doglianze dell'AdR con riferimento ai vizi degli avvisi di accertamento non sono state efficacemente valutate e si è confermata la pronuncia favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'AdR ha impugnato la sentenza favorevole al contribuente eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle censure sulla notifica degli avvisi di accertamento che hanno posto la base dell'intimazione di pagamento. Tuttavia, l'AdR si è limitata a dedurre i presunti vizi degli avvisi di accertamento senza adempiere all'obbligo di chiamata in giudizio dell'ente creditore previsto dall'art. 39 d.lgs. n.112/1999.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n.112/1999
Imposta l'obbligo, a carico dell'agente della riscossione, di chiamare in giudizio l'ente creditore quando si eccepisce la carenza della legittimazione passiva o si sollevano questioni attinenti all'atto impositivo sottostante; in mancanza della chiamata l'AdR non può validamente far valere tali censure.
Cass. n. 2480/2020
Giurisprudenza che conferma l'obbligo dell'agente della riscossione di coinvolgere l'ente creditore nelle controversie relative alla validità degli atti impositivi presupposti alla riscossione.
Cass. SS.UU. n. 16412 del 25/7/2007
Decisione delle Sezioni Unite che ha chiarito i limiti della legittimazione dell'agente della riscossione e la necessità di garanti procedurali (quale la chiamata dell'ente creditore) quando si contestano vizi degli atti impositivi nel processo esecutivo/di riscossione.
Massime di principio
- Quando l'agente della riscossione (AdR) contesta la propria legittimazione passiva o la validità degli avvisi di accertamento, deve chiamare in giudizio l'ente creditore; altrimenti la sua eccezione può essere disattesa per vizio procedurale.
- In giudizio il mancato coinvolgimento dell'ente creditore impedisce di discutere pienamente i vizi dell'atto impositivo e può portare al rigetto dell'appello dell'AdR o al mantenimento della pronuncia favorevole al contribuente.
- Il contribuente può ottenere protezione processuale invocando il mancato rispetto da parte dell'AdR dell'onere di chiamata previsto dall'art.39, facendo così concentrare la controversia sulla legittimità procedurale dell'azione di riscossione.
- Per chi agisce come AdR è essenziale valutare preventivamente se le censure riguardano atti dell'ente creditore e, se sì, procedere alla chiamata in giudizio dell'ente o limitare le contestazioni a profili strettamente attinenti all'intimazione di pagamento.
- Gli avvocati del contribuente dovrebbero verificare la presenza della chiamata in giudizio dell'ente creditore ogniqualvolta l'AdR sollevi eccezioni sulla validità degli atti impositivi; l'assenza costituisce un punto processuale rilevante.
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