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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05306/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie notificato a un ex socio di una società a responsabilità limitata cancellata, in relazione a operazioni ritenute inesistenti e a costi recuperati a tassazione nei confronti della società per l’anno d’imposta 2006. L’atto era stato emesso dall’ufficio di Milano dopo che, in autotutela, gli avvisi di accertamento originariamente emessi verso la società e i correlati avvisi di responsabilità verso il socio erano stati annullati. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’ufficio milanese, sostenendo che, essendo residente in provincia di Como, la competenza spettasse all’ufficio di Como ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo autonoma la pretesa sanzionatoria rispetto all’accertamento societario e quindi applicabile il criterio del domicilio fiscale del contribuente. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la competenza per irrogare le sanzioni segue quella per l’accertamento del tributo e che, poiché l’accertamento riguardava la società con sede a Milano, competente era l’ufficio di Milano, a prescindere dall’annullamento in autotutela degli avvisi e dalla residenza del socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di sanzioni tributarie, l’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 radica la competenza dell’ufficio sanzionatorio in funzione di quella per l’accertamento del tributo: è competente l’ufficio che è o sarebbe competente per l’accertamento, indipendentemente dal fatto che abbia poi validamente notificato o mantenuto l’avviso di accertamento. Poiché la pretesa sanzionatoria derivava da violazioni contestate alla società con sede in Milano, la competenza spettava all’ufficio milanese e non all’ufficio del domicilio fiscale del socio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché riesamini le altre questioni già dedotte e regoli anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    "La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono"

    La competenza ad irrogare le sanzioni segue quella per l’accertamento del tributo; è sufficiente la competenza astratta dell’ufficio per l’accertamento, non occorrendo che esso abbia validamente emesso l’avviso di accertamento.

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012

    Richiamato come base del successivo intervento in autotutela sugli avvisi di accertamento originariamente emessi.

  • art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997

    Costituisce il fondamento della responsabilità sanzionatoria del socio richiamata nell’atto di contestazione.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È criterio residuale di competenza legato al domicilio fiscale, ritenuto inapplicabile perché assorbito dalla regola speciale dell’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la competenza dell’ufficio che irroga la sanzione è determinata dalla competenza per l’accertamento del tributo cui la violazione si riferisce, secondo un criterio di collegamento legale e non secondo la residenza del destinatario.
  • L’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 richiede soltanto che l’ufficio sia astrattamente competente per l’accertamento; non è necessario che l’accertamento sia stato validamente compiuto o mantenuto in vita.
  • L’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento non spezza, di per sé, il nesso tra accertamento societario e irrogazione delle sanzioni ai soggetti responsabili, quando la pretesa sanzionatoria derivi da quelle medesime violazioni.
  • I criteri di attribuzione della competenza operano in astratto e non possono essere resi dipendenti da eventi contingenti o da scelte procedimentali successive dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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