Cassazione Penale, Sentenza n. 06792/2026 del 19/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 10/07/2025 che aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della semilibertà. La difesa ha dedotto vizio di motivazione denunciando che il Tribunale avrebbe fatto pressoché esclusivo riferimento alla gravità dei reati senza valorizzare adeguatamente l'ultima relazione che attesterebbe i progressi trattamentali del detenuto e che, avendo già fruito di permessi straordinari, l'indicazione di dover procedere con l'esperienza dei permessi premio sarebbe priva di consistenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia adottato una motivazione conforme ai principi giurisprudenziali: la valutazione prognostica richiede un esame concreto e complessivo di reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e risultanze dell'indagine socio-familiare. Nel caso specifico il Tribunale ha ritenuto che il percorso di revisione critica fosse solo all'inizio e, data la gravità dei fatti, fosse opportuno procedere gradualmente mediante benefici premiali (permessi premio) piuttosto che concedere subito l'affidamento o la semilibertà. Pertanto la decisione impugnata è confermata e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
Istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa)
La misura è finalizzata al reinserimento sociale e richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di recupero; il Tribunale di sorveglianza deve valutare complessivamente gli elementi di conoscenza (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare) per decidere sulla concessione
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, Tomaselli, Rv. 285855 - 01
Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01
Principio secondo cui la gravità del reato e i precedenti non possono di per sé essere decisivi; il giudice deve valutare se sia emerso almeno l'avvio di un processo critico rieducativo dalle risultanze dell'osservazione della personalità
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01
La mancata ammissione di colpevolezza non può automaticamente comportare una prognosi negativa: l'assenza di confessione non è di per sé indice di pericolosità
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, Pilo, Rv. 218235 - 01
Sez. 1, Sentenza n. 9591 del 29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 - 01
Non è richiesta la prova che il percorso rieducativo sia già completato; è sufficiente un giudizio prognostico che il percorso possa rendere possibile il reinserimento
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 - 01
Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995, Litizia, Rv. 202131 - 01
Conferma la natura prognostica del giudizio per le misure alternative e la necessità di considerare elementi post-fatto
Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, Naretto, Rv. 258402
Sez. 1, n. 773 del 3 dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402
Ribadisce che non possono, da soli, avere valore decisivo fattori negativi come gravità del reato o precedenti; va valutato l'avvio di un processo critico
Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01
Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01
Precedente recente richiamato per la legittimità di graduare i benefici premiali quando il percorso rieducativo è ancora all'inizio
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01
Giurisprudenza richiamata a sostegno della necessità di valutazioni concrete e non meramente formali nella concessione delle misure alternative
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01
Conferma i criteri di valutazione prognostica e l'importanza delle risultanze trattamentali e comportamentali successive al fatto
Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029 - 01
Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029 - 01
Ulteriore punto di riferimento giurisprudenziale su rapporti tra gravità del reato e valutazione prognostica
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale è una valutazione prognostica: il giudice deve esaminare caso per caso tutti gli elementi (reato, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio-familiare e risultati del percorso trattamentale)
- La gravità del reato e i precedenti non possono, da soli, determinare il diniego dell'istituto; tuttavia possono legittimare una maggiore cautela e l'adozione di un percorso graduale di benefici premiali
- La mancata ammissione di colpevolezza non costituisce di per sé indice di inaffidabilità ai fini della misura alternativa
- I permessi premio, diversi dai permessi di necessità, rientrano nel percorso trattamentale e possono essere utilizzati gradualmente per verificare la capacità di reinserimento prima di concedere misure più estese come l'affidamento o la semilibertà
- Per massimizzare le probabilità di accoglimento, la difesa dovrebbe produrre documentazione aggiornata e dettagliata sui progressi trattamentali e dimostrare elementi concreti di cambiamento e radicamento nel contesto familiare/sociale
- Il giudice può legittimamente decidere di programmare benefici premiali progressivi quando il processo di revisione critica appare ancora agli inizi, salva la possibilità di rivedere la posizione del detenuto in presenza di ulteriori e significativi migliorie
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