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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 5614 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALE - Immobile locato a terzi - Spettanza dell'esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'esenzione è stata negata. La disciplina richiede non solo che l'immobile sia destinato a una delle attività agevolate, ma anche che esso sia utilizzato direttamente dal proprietario per lo svolgimento di tali attività. La locazione a soggetti terzi esclude il requisito dell'utilizzazione diretta, anche quando il canone sia agevolato. Di conseguenza, l'immobile resta soggetto all'ICI.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente contestava l'assoggettamento all'ICI di un immobile destinato, secondo la prospettazione del ricorrente, allo svolgimento di attività sociali e non commerciali. L'immobile, tuttavia, era stato concesso in locazione a soggetti terzi, seppure a un canone agevolato. La questione riguardava quindi la spettanza dell'esenzione prevista per gli immobili degli enti pubblici e privati privi di finalità commerciale esclusiva o principale, destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive o di culto.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI sull'esenzione degli immobili degli enti pubblici e privati non commerciali

    L'esenzione è prevista per gli immobili degli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché siano destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto e siano utilizzati direttamente dal proprietario.

    L'esenzione opera solo in presenza congiunta di una finalità non commerciale, della destinazione dell'immobile a una delle attività agevolate e dell'utilizzo diretto da parte dell'ente proprietario. La mera concessione in locazione a terzi, anche a condizioni economiche favorevoli, non soddisfa il requisito dell'utilizzazione diretta.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali per gli immobili degli enti non commerciali devono essere interpretate restrittivamente e richiedono il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge.
  • Non è sufficiente che l'immobile sia astrattamente destinato a un'attività sociale o non commerciale: l'ente proprietario deve utilizzarlo direttamente per svolgere quell'attività.
  • La locazione o concessione dell'immobile a soggetti terzi normalmente esclude l'esenzione, anche quando il canone sia agevolato o il conduttore svolga attività di interesse sociale.
  • Per valutare l'esenzione occorre verificare concretamente sia l'attività effettivamente svolta nell'immobile sia il rapporto tra proprietario e utilizzatore, oltre alla natura non commerciale dell'ente.

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