Cassazione Penale, Sentenza n. 22130/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/09/2025 che ha rigettato la domanda di riesame dell'ordinanza del GIP del 04/09/2025 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana). Il ricorrente deduce: 1) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio per omessa motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto come "lieve entità" (sottolineando il numero limitato di cessioni: 9, quantità complessiva modesta: gr. 11,1 marijuana e gr. 3,7 cocaina, sette cessionari distinti, assenza di strumenti per il confezionamento, mancanza di collegamenti con criminalità organizzata); 2) errata applicazione dell'art. 274 c.p.p. rispetto alla non attualità e mancanza di concretezza delle esigenze cautelari, in particolare assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale del riesame e poi il Collegio hanno ritenuto sussistenti il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio: Carone agiva in modo sistematico e professionale come "vedetta" per il complice, svolgendo servizio serale di trasporto e controllo degli acquirenti; la condotta è risultata reiterata fino al 9/03/2025; è stata inoltre ravvisata condotta volta a eludere il controllo (scoperta l'installazione di un GPS, il ricorrente avrebbe impiegato un dissimulatore e poi fatto rimuovere il GPS dall'auto). Per tali ragioni la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata. Il Tribunale ha altresì osservato che la derubricazione nella fattispecie di lieve entità non avrebbe comportato un vantaggio pratico rilevante per il ricorrente nella sede cautelare, anche alla luce delle modifiche normative che hanno aumentato la pena edittale (art. 73, comma 5 modificato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 275
Norma sulla qualificazione giuridica del fatto e sugli effetti difensivi; il ricorrente contestava la mancata qualificazione in termini di lieve entità ai sensi di norme collegate, ma il Collegio ha ritenuto che la derubricazione non avrebbe garantito un vantaggio pratico cautelare
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
Prevede responsabilità per detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 disciplina l'ipotesi attenuata (lieve entità). Il Collegio ha ritenuto che, anche con la derubricazione, per la misura cautelare rilevava la concreta pericolosità dell'attività e, dopo la modifica normativa (d.l. n.123/2023 conv. legge n.159/2023), l'aumento della pena rende più agevole l'applicazione di misure più gravi
Codice di procedura penale, art. 274
Stabilisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). Il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze su base concreta: modalità organizzata dell'attività, ruolo di vedetta, rimozione del GPS come indice di inquinamento probatorio e la reiterazione fino al 9/03/2025
Codice di procedura penale, art. 280, comma 2
Consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere anche per determinati reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990; il Collegio ha rilevato che la misura era compatibile con le esigenze cautelari in concreto valutate
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo a carico del ricorrente in caso di inammissibilità dolosa o colposa del ricorso; il Collegio, ritenendo la inammissibilità ascrivibile a colpa, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende
D.L. n. 123/2023, art. 4 comma 3, convertito con L. n. 159/2023
Ha modificato l'art. 73 d.P.R. 309/1990 aumentando la pena edittale per l'ipotesi autonoma di cui al comma 5; il Collegio ha ritenuto questa modifica rilevante perché rende più agevole l'applicabilità delle misure cautelari previste
L. n. 103/2017, art. 1 comma 64
Attribuisce al giudice la possibilità di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; il Collegio ha esercitato tale facoltà fissando in €3.000,00 la somma da versare alla Cassa delle Ammende
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94 comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Per ottenere l'assoluta rilevanza cautelare di una derubricazione in "lieve entità" è necessario che tale riformulazione comporti un vantaggio pratico immediato sulle misure personali: la mera correzione formale della qualificazione non è rilevante se non incide sulle esigenze cautelari
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla sistematicità e dalla professionalità dell'attività di spaccio (ruoli stabili come vedetta, turni serali, uso continuativo di mezzi e telefoni), non solo dalla quantità complessiva della droga
- Il rischio di inquinamento probatorio può essere concretamente desunto da comportamenti posti in essere per eludere accertamenti (es. uso di dissimulatori GPS, rimozione di dispositivi), rilevando anche come indice di pericolosità
- La disponibilità di sostanza già confezionata e la presenza contemporanea di "droghe leggere" e "droghe pesanti" possono indicare non occasionalità dell'attività e l'esistenza di una platea di acquirenti variegata, ostativa alla qualificazione come fatto di lieve entità
- In sede cautelare le valutazioni sono fortemente ancorate agli elementi di fatto concreti e alla loro compatibilità con esigenze di prevenzione; censure generiche che non confutino specificamente la motivazione sui profili chiave (reiterazione, organizzazione, inquinamento probatorio) risultano spesso inefficaci
- Le modifiche normative che incrementano la pena edittale possono rendere più agevole l'applicazione di misure cautelari gravi anche quando si prospettano ipotesi attenuate: va quindi valutato l'effetto concreto delle riforme sulla misura cautelare
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