Cassazione Penale, Sentenza n. 7602/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di hashish (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) in seguito a ritrovamento di 4 bustine lanciate a terra, presenza in abitazione di coltello con tracce di hashish, denaro contante e complessive 27 dosi ricavabili. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha censurato la ricostruzione fattuale sostenendo l'assenza di prova della cessione (sostanza ad uso personale) e ha dedotto la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché consistente in una generica critica della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito: in sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi probatori. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, ricordando che la recidiva contestata incide sul calcolo del tempo prescrizionale ai sensi dell'art. 157 c.p. e sull'entità della proroga in presenza di atti interruttivi (art. 161 c.p.). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Regola la disciplina delle sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la qualificazione della detenzione ai fini di spaccio in presenza degli elementi fattuali (quantità/dosi, confezionamento, comportamento) valutati dal giudice di merito
codice penale, art. 157
La recidiva reiterata e specifica incide sul calcolo del tempo necessario per la prescrizione e sul suo allungamento; la Corte ha ritenuto quindi infondata la doglianza sulla prescrizione
codice penale, art. 161
Stabilisce l'effetto degli atti interruttivi sulla proroga dei termini prescrizionali; richiamato per spiegare perché la prescrizione non era intervenuta
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicato per liquidare Euro 3000,00 a carico del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti né riformula la valutazione probatoria: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di prova sono inammissibili
- La qualificazione della detenzione come 'ai fini di spaccio' può essere desunta da un complesso di indici (numero di dosi ricavabili, confezionamento in più bustine, comportamento dell'imputato al momento dell'intervento, presenza di strumenti con tracce di droga, disponibilità di denaro contante)
- L'eccezione di prescrizione va valutata tenendo conto delle aggravanti che incidono sul computo prescrizionale (es. recidiva) e degli eventuali atti interruttivi: non è sufficiente una affermazione generica della prescrizione
- In cassazione è più efficace impugnare profili di diritto o vizi di motivazione esaustivamente dimostrabili, piuttosto che proporre una mera riconsiderazione dei fatti
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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