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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26355/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza poi confermata in appello, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.200 di multa per rapina e lesioni. In appello aveva articolato censure dirette principalmente a escludere la configurabilità della rapina o, in subordine, a ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Solo in sede di conclusioni all'udienza di appello, e poi con il ricorso per cassazione, ha dedotto che la riduzione di pena derivante dalle attenuanti generiche sarebbe stata applicata soltanto alla pena base del reato più grave di rapina e non anche all'aumento per il reato satellite di lesioni personali, con conseguente violazione degli artt. 62-bis, 81 e 597 c.p. e vizio di motivazione. La doglianza era quindi rivolta al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la diminuzione dovesse incidere su tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione sulla mancata riduzione della pena per il reato satellite di lesioni personali era stata introdotta solo in udienza di appello e non era stata tempestivamente devoluta con l'atto di gravame; pertanto costituiva tema nuovo, non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Ha escluso che si trattasse di pena illegale, poiché non era stata prospettata una sanzione eccedente, per specie o per quantità, i limiti di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche comporta una riduzione della pena, ma la doglianza relativa alla loro concreta incidenza deve essere tempestivamente dedotta nei motivi di impugnazione.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione: la difesa sosteneva che la diminuzione di pena dovesse operare anche sui reati satellite unificati dal vincolo della continuazione.

  • art. 597 c.p.p.

    È richiamato per sostenere il vizio sul trattamento sanzionatorio, ma la Corte afferma che la questione non era stata devoluta con l'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, se invocate, devono essere oggetto di specifica devoluzione e possono incidere sul trattamento sanzionatorio nei limiti del thema decidendum.

  • artt. 597 c.p.p. e 62-bis c.p.

    La censura sul modo in cui la diminuzione derivante dalle attenuanti si ripercuote sulla pena è scrutinabile solo se già investita dall'impugnazione principale.

  • Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino

    La pena è illegale solo se non corrisponde, per specie o per quantità, a quella prevista dalla legge; va distinta dalla pena meramente illegittima, cioè determinata in violazione di legge.

Massime di principio

  • I motivi nuovi di impugnazione sono ammissibili solo se si collegano funzionalmente ai capi o punti della decisione già investiti dall'impugnazione originaria; non possono introdurre questioni totalmente nuove.
  • La deduzione, in sede di legittimità, di un vizio sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la questione non sia stata specificamente devoluta con l'atto di appello e non sia rilevabile d'ufficio.
  • La mera illegittimità del calcolo della pena non equivale a pena illegale: questa sussiste solo quando la sanzione esuli, per specie o quantità, dal sistema legale previsto per il reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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