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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15522/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile in appello in riforma della sentenza di primo grado per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla affermazione di responsabilità; (2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54, comma 3, c.p.; (3) carenza di motivazione sulla mancata riduzione della pena nella misura massima di due terzi a fronte del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come vizi di legittimità, mirano in realtà a contestare ricostruzione del fatto, valutazione delle prove e apprezzamento del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito, mentre il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della diminuzione per l'attenuante, ritenuta congrua e immune da illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, a fronte di una motivazione di appello congrua e logicamente coerente. Ha reputato altresì destituita di fondamento la censura sulla pena, osservando che la riduzione alla metà per l'attenuante della collaborazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e può essere sorretta anche da motivazione implicita o sintetica; nel caso concreto la scelta è stata giustificata dai precedenti penali, dal carattere solo apparente della collaborazione e dall'assenza di ulteriori elementi favorevoli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990

    Attenuante della collaborazione, riconosciuta in favore dell'imputato; la sua incidenza sulla pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, con sindacato di legittimità limitato all'assenza di arbitrio o illogicità.

  • art. 54, comma 3, c.p.

    Causa di giustificazione invocata dalla difesa e ritenuta non applicabile dal giudice di merito, senza vizi motivazionali censurabili in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente attinenti alla motivazione in richieste di nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, riservate al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello può essere logicamente congrua anche quando si fonda su criteri inferenziali e massime di esperienza, purché non presenti vizi logici manifesti.
  • La concessione di un'attenuante e la quantificazione della relativa diminuzione di pena rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo una determinazione frutto di arbitrio o di palese illogicità.
  • In tema di determinazione della pena, una motivazione sintetica o implicita può essere sufficiente quando renda comprensibile il percorso valutativo seguito dal giudice e non sia ravvisabile una manifesta incongruità.
  • La sola contestazione della congruità della pena, se mira a ottenere una diversa ponderazione degli elementi fattuali, è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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