Sentenza n. 993/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1013 del 2025: - del provvedimento di informativa interdittiva antimafia adottato dal Prefetto di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 27 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o comunque consequenziale, ancorché sconosciuto; quanto al ricorso n. 1404 del 2025: - dell’ordinanza del Comune di Pizzo n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, recante divieto di prosecuzione dell’attività; quanto al ricorso n. 1413 del 2025: - dell’ordinanza del Comune di Pizzo n. -OMISSIS- del 10 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS- recante ordine cessazione immediata e chiusura attività;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia prefettizia e successive ordinanze comunali di divieto di prosecuzione, cessazione immediata e chiusura dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato tre atti connessi. Con il primo ricorso ha contestato l'informativa interdittiva antimafia deducendo difetto e insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, illogicità e contraddittorietà del quadro indiziario, mancata considerazione degli sviluppi favorevoli dei procedimenti penali e delle iniziative societarie di estromissione di alcuni familiari, nonché violazione dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011. Ha inoltre sostenuto di non poter essere destinataria di un'informazione antimafia in assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e in presenza di soli rapporti con privati. Con il secondo ricorso ha impugnato il divieto comunale di prosecuzione dell'attività, deducendo violazione dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011, violazione delle garanzie partecipative e dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, nonché difetto, illogicità e incompletezza della motivazione. Con il terzo ricorso ha impugnato l'ordinanza di cessazione immediata e chiusura dell'esercizio, riproponendo la violazione dell'art. 67, i vizi motivazionali e istruttori riferiti all'interdittiva e la violazione dell'art. 92 del d.lgs. 159/2011. La società sosteneva, in particolare, che gli effetti dell'interdittiva non potessero prodursi prima del passaggio in giudicato di una sentenza che ne avesse accertato la legittimità.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e li ha respinti. Quanto all'interdittiva, ha ritenuto adeguato il quadro indiziario e motivazionale, composto da molteplici elementi: il coinvolgimento del legale rappresentante in un'operazione di polizia giudiziaria, i rapporti familiari e societari con soggetti gravati da vicende penali, un grave episodio intimidatorio verificatosi all'interno dell'attività e le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia relative a spaccio di stupefacenti, scambio di assegni provenienti da usura e ospitalità di latitanti nei medesimi locali. Il Prefetto aveva esaminato anche gli esiti assolutori rappresentati dalla società, ma li aveva ritenuti non decisivi alla luce della valutazione complessiva degli elementi raccolti. Il giudice ha chiarito che l'interdittiva ha natura preventiva e cautelare e richiede una prognosi fondata sul criterio del più probabile che non, non lo standard penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio; l'assenza di condanna del rappresentante non è quindi dirimente. Sono state ritenute irrilevanti, nel quadro complessivo, l'estromissione di alcuni familiari dalla compagine sociale, la coincidenza delle sedi, l'utilizzo di un sistema di cassa automatica e gli ulteriori argomenti difensivi. È stata respinta anche la censura relativa all'assenza di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione: l'informazione antimafia può operare anche rispetto ad attività private soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 89-bis del d.lgs. 159/2011. Quanto ai provvedimenti comunali, il TAR ha escluso la violazione dell'art. 67 del codice antimafia, ritenendo che tale disposizione riguardi le misure di prevenzione personali e non l'interdittiva antimafia. L'impugnazione dell'interdittiva non ne sospende automaticamente gli effetti e non impone all'amministrazione di attendere il giudicato. Il divieto di prosecuzione e l'ordine di cessazione sono stati qualificati come atti vincolati, il cui unico presupposto è l'interdittiva prefettizia; il richiamo a quest'ultima è stato ritenuto sufficiente a motivare gli atti. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità del divieto di prosecuzione, poiché il contenuto dell'atto, vincolato, non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990. Le censure riproposte contro l'interdittiva nel terzo ricorso sono state respinte per le medesime ragioni già esposte. Spese integralmente compensate per la complessità e peculiarità dei procedimenti.
Norme richiamate
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
laddove, in sede di rilascio della comunicazione antimafia, “venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva” e “l'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”
L'informazione antimafia interdittiva può sostituire la comunicazione antimafia e operare anche rispetto ad attività private soggette ad autorizzazione, non soltanto nell'ambito di rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
art. 92 d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto infondate le relative censure, confermando la legittimità della valutazione prefettizia preventiva e cautelare.
art. 67 d.lgs. 159/2011
La disposizione riguarda le misure di prevenzione personali del libro I, titolo I, capo II, e non impedisce l'applicazione degli effetti dell'interdittiva antimafia prima del passaggio in giudicato della sentenza che ne abbia accertato la legittimità.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”
L'omessa comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità di un atto vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi caratterizzati da evidente connessione oggettiva.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi circa il rischio di infiltrazione mafiosa, da formulare secondo il criterio del più probabile che non e sulla base di un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una condanna penale o dell'accertamento della responsabilità secondo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
- Nella valutazione della permeabilità mafiosa il Prefetto deve considerare unitariamente tutti gli elementi emersi dall'istruttoria; gli esiti assolutori di procedimenti penali non sono automaticamente decisivi quando residuino ulteriori elementi indiziari autonomamente significativi e il provvedimento dia conto delle deduzioni difensive.
- L'informazione antimafia interdittiva può essere adottata anche con riguardo ad attività private soggette ad autorizzazione amministrativa, non essendo necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali o di commesse pubbliche.
- L'impugnazione dell'interdittiva antimafia non ne sospende automaticamente gli effetti: l'amministrazione può applicarne le conseguenze senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio sull'interdittiva.
- I provvedimenti comunali che vietano la prosecuzione o ordinano la cessazione di un'attività in conseguenza di un'interdittiva antimafia sono atti vincolati, il cui presupposto è l'adozione dell'interdittiva; il richiamo a tale atto può assolvere l'obbligo di motivazione e l'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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