Cassazione Penale, Sentenza n. 38792/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato il decreto del P.M. del 16/05/2024 di sequestro probatorio di telefoni e altri dispositivi rinvenuti nell'abitazione dell'indagata, disposti per acquisire registrazioni e comunicazioni ritenute pertinenti al reato di calunnia (art. 368 c.p.) con aggravante di agevolazione mafiosa. Il P.M. sosteneva la rilevanza probatoria di una presunta registrazione con l'avv. Allevato e di conversazioni tra l'indagata e il coniuge dalle quali emergerebbero elementi sull'occultamento di agende, mentre il Tribunale aveva annullato il sequestro per mancanza di motivazione adeguata sulla pertinenza, assenza di delimitazione temporale e natura indeterminata/indiscriminata della acquisizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. Confermata la fondatezza dell'ordinanza del riesame: il sequestro a fini probatori risultava meramente esplorativo e privo di specificazione degli atti oggetto della ricerca, dei criteri di selezione dei dati e del periodo temporale rilevante. La Corte ha rilevato inoltre che il Tribunale del riesame non può supplire alla mancanza di motivazione del P.M. circa le specifiche esigenze probatorie. Sono state respinte le eccezioni preliminari della difesa relative alla nullità dell'impugnazione e alla litispendenza cautelare come infondate o non pertinenti.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen. (calunnia)
Rilevato quale titolo di reato contestato all'indagata e base oggettiva della richiesta di acquisizione di prove; la pertinenza degli elementi acquisiti doveva essere dimostrata rispetto a questo reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a indicare i limiti entro i quali il P.M. può proporre il ricorso; il ricorso del P.M. è stato valutato nei limiti prescritti da tale disposizione
art. 584 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di notificazione dell'impugnazione del P.M. alle parti private; la Corte ha chiarito che la mancata notificazione non rende l'impugnazione inammissibile né il processo nullo, ma solo impedisce, ove previsto, l'impugnazione incidentale della parte privata
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'estensione della nullità: la nullità del decreto di sequestro si può estendere, secondo la giurisprudenza, anche all'acquisizione della copia forense del dispositivo sequestrato
art. 325 cod. proc. pen.
Richiama il criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare, ossia la possibilità di ricorrere per violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato
Sez. U, sent. Bevilacqua n. 5876/2004
Bevilacqua n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711
Principio che il decreto di sequestro a fini di prova deve contenere idonea motivazione sulle finalità concrete dell'accertamento; mancanza di motivazione rende il decreto nullo
Sez. 6, n. 6623/2020 (Pessotto)
Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838
Condanna il sequestro indiscriminato di sistemi informatici senza specifiche ragioni e criteri di selezione: viola i principi di proporzionalità e adeguatezza
Sez. 6, n. 1286/2024 (Bozzano)
Sez. 6 n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01
Affermata l'illegittimità del sequestro probatorio che acquisisca integralmente tutti i contenuti di un telefono senza motivare l'imprescindibilità della verifica integrale; la nullità può estendersi alla copia forense
Sez. 6, n. 6246/2024
Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082
Conforta il principio che la mancata notificazione dell'impugnazione del P.M. non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa né la nullità del procedimento di grado successivo
Sez. U, n. 18339/2004 (Donelli)
Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358
Chiarisce i limiti della preclusione per litispendenza cautelare: la preclusione si applica solo nel procedimento di appello cautelare e non si estende automaticamente all'impugnazione davanti alla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Il sequestro a fini probatori di dispositivi informatici è particolarmente invasivo e richiede specifica e adeguata motivazione: non sono ammesse acquisizioni generiche o esplorative.
- Il decreto di sequestro deve indicare gli atti/oggetti specifici ricercati, i criteri di selezione dei dati e il periodo temporale di pertinenza rispetto al reato contestato.
- Il Pubblico Ministero, quale titolare delle indagini, deve motivare le esigenze probatorie; il giudice del riesame non può supplire alla mancanza di tale motivazione sostituendosi al P.M.
- La mancata notificazione dell'impugnazione del P.M. alle parti private non invalida automaticamente l'impugnazione, ma può incidere solo sui termini per eventuali impugnazioni incidentali della parte privata.
- La nullità del decreto di sequestro può estendersi all'acquisizione della copia forense dei dispositivi se il provvedimento originario è viziato.
- In sede di cassazione cautelare l'ammissibilità del ricorso è disciplinata da limiti particolari; ricorsi manifestamente infondati per violazione di legge sono dichiarati inammissibili.
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