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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03946/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente contestava la motivazione in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa grave, sostenendo che la Corte di appello avesse illogicamente valorizzato il contenuto di due conversazioni intercettate. In particolare: (i) una conversazione fra Abdalah Uzey e Ihugba William sarebbe stata erroneamente riferita all'Okorie soltanto per il riferimento a 'Mike' (nome che, peraltro, indicava anche altro affiliato, Chukwubuike Paulinus); (ii) un'altra conversazione tra Ozoemena e l'Okorie, dove veniva chiesto di "andare a prendere quella", non sarebbe probatoria della sua intraneità al gruppo, atteso che Okorie svolgeva anche attività lecita di tassista abusivo e di import-export dalla Nigeria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva individuato profili di colpa grave del ricorrente in ragione della sua stretta vicinanza a connazionali stabilmente inseriti nel gruppo criminoso, della disponibilità a intervenire per risolvere problemi (anche mettendo a disposizione la propria auto), dell'uso di linguaggio criptico nelle intercettazioni e della valorizzazione sensata dell'altra conversazione che menzionava l'accompagnamento a Catania di 'Famous' da parte di 'Mike'. La Corte ha precisato che tale comportamento ha contribuito, con colpa grave, all'adozione della misura cautelare, senza che ciò fosse di per sé sufficiente a giustificare una condanna penale. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 (determinata equitativamente); rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che indica il vizio di motivazione come uno dei motivi di ricorso per cassazione; la Consulta lo utilizza per censurare carenze di logica o contraddizioni nella motivazione delle decisioni di merito

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di conclusioni scritte del Pubblico Ministero in sede di Cassazione; qui il PM ha chiesto il rigetto del ricorso

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha interpretato il disposto nel senso che la riparazione può essere esclusa quando risulti che il detenuto abbia concorso con colpa grave a cagionare l'adozione della misura restrittiva

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla forma della esposizione del motivo nelle impugnazioni; qui il ricorso è stato sintetizzato conformemente al disposto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di rifondere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale richiamato per valutare l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni per escludere la colpa e ha quindi disposto il versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione può essere rigettata se emerge che il detenuto ha concorso, con colpa grave, a cagionare l'adozione della misura: la valutazione della 'colpa grave' è di merito e richiede una motivazione concreta e coerente
  • La mera partecipazione a conversazioni intercettate non è automaticamente esimente o concludente: il giudice valuta il contesto, la vicinanza stabile a soggetti inseriti nell'organizzazione, la disponibilità a cooperare (anche mediante mezzi o servizi) e il linguaggio criptico
  • Il requisito del vizio di motivazione per la cassazione è applicato restrittivamente: se la motivazione di merito è lineare e congrua, la censura per 'carenza' o 'illogicità' difficilmente prospera
  • Criterio distintivo tra responsabilità penale e contributo alla causa della custodia: un comportamento che abbia favorito l'adozione della misura può escludere la riparazione senza che ne segua automaticamente una condanna penale, essendo diversi gli standard probatori
  • In giudizio di legittimità è data grande deferenza alla valutazione complessiva dei fatti effettuata dal giudice di merito, specialmente nella interpretazione delle intercettazioni e nella valutazione delle relazioni personali
  • Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende; è quindi prudente valutare con rigore precontenzioso la fondatezza delle censure

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