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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento “del Provvedimento notificato l’1/9/2025 avente ad oggetto la: “Revoca del nulla osta al lavoro subordinato D.P.C.M. 27/09/2023 – Id. istanza -OMISSIS- – Cod. Registr. -OMISSIS- -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202500057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per carenza del requisito di idoneità dell'alloggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, sostenendo che l'Amministrazione avesse erroneamente considerato tra gli occupanti dell'alloggio una persona che aveva presentato domanda di trasferimento della residenza in altro Comune. Il primo motivo deduceva l'errata applicazione dell'art. 42 del d.l. 73/2022, dell'art. 22, comma 2, lettera b), del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 5, comma 5, della l. 35/2012, assumendo che il trasferimento di residenza si fosse perfezionato per silenzio-assenso decorso il termine di quarantacinque giorni. Il secondo motivo deduceva difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione avrebbe considerato soltanto le risultanze anagrafiche senza verificare l'effettiva presenza nell'alloggio di due persone, che secondo i ricorrenti vivevano rispettivamente a Torino e Venezia. Il terzo motivo lamentava la violazione del contraddittorio procedimentale, sostenendo che il termine di dieci giorni assegnato per produrre la documentazione fosse incongruo perché scadente nel periodo di Ferragosto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto irrilevante la domanda di trasferimento della residenza, poiché anche escludendo la persona interessata dal computo degli occupanti, nell'alloggio sarebbero comunque rimaste cinque persone, alle quali si sarebbe aggiunto il lavoratore, superando la capienza massima risultante dal certificato di idoneità alloggiativa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito prova idonea dell'effettivo trasferimento della residenza o della dimora abituale delle altre due persone. L'autodichiarazione proveniente dalla parte non costituiva prova a suo favore; il contratto di dormitorio era scaduto e il contratto di procacciamento d'affari, non sottoscritto, non dimostrava lo spostamento della residenza effettiva. Le risultanze anagrafiche, pur aventi valore presuntivo, non erano state superate da elementi probatori concreti. Quanto al terzo motivo, il TAR ha accertato che l'interessato aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, aveva presentato osservazioni e aveva ottenuto un ulteriore termine di dieci giorni per documentare il trasferimento di residenza, rimasto inutilizzato. La collocazione del termine nel periodo estivo non ne comportava la sospensione, non essendo prevista una sospensione feriale dei termini amministrativi, né era stata dimostrata un'effettiva impossibilità di partecipazione. In ogni caso, l'eventuale vizio partecipativo non avrebbe comportato l'annullamento, poiché la revoca era atto vincolato conseguente alla carenza del requisito essenziale dell'idoneità alloggiativa e il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, i ricorrenti non avevano indicato quale concreto apporto procedimentale avrebbe potuto modificare la decisione. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 73/2022

    Richiamato dai ricorrenti quale disposizione rilevante per la disciplina del nulla osta al lavoro subordinato; il motivo fondato sulla sua errata applicazione è stato respinto.

  • art. 22, comma 2, lettera b), d.lgs. 286/1998

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti del nulla osta al lavoro subordinato; il TAR ha confermato la legittimità della revoca per carenza del requisito alloggiativo.

  • art. 5, comma 5, l. 35/2012

    Secondo la prospettazione dei ricorrenti, il decorso di quarantacinque giorni dalla domanda di trasferimento avrebbe prodotto il silenzio-assenso sulla variazione di residenza. Il TAR ha ritenuto comunque irrilevante tale circostanza, poiché anche escludendo l'interessato dal computo residuava un numero di occupanti incompatibile con la capienza dell'alloggio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile “il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”

    La disposizione è stata applicata per escludere l'annullabilità della revoca anche nell'ipotesi di un vizio nella gestione del contraddittorio, trattandosi di atto vincolato e non essendo stato dimostrato che una diversa partecipazione avrebbe modificato il contenuto della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la capienza massima dell'alloggio risulta incompatibile con il numero complessivo degli occupanti, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato resta legittima anche se uno degli occupanti deve essere escluso dal computo, qualora il numero residuo degli occupanti, sommato al lavoratore da assumere, continui a superare la capienza certificata.
  • Le risultanze anagrafiche, pur avendo valore presuntivo circa la residenza effettiva, possono essere superate soltanto mediante elementi probatori concreti e idonei; autodichiarazioni della parte, documenti scaduti o contratti non sottoscritti e non univoci non sono sufficienti.
  • Il contraddittorio procedimentale è effettivamente garantito quando l'interessato riceve la comunicazione di avvio, presenta osservazioni e ottiene un termine per produrre la documentazione richiesta; la mera coincidenza della scadenza con il periodo estivo non determina, in assenza di specifica previsione normativa, la sospensione dei termini amministrativi.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso e il privato non indichi quale concreto apporto procedimentale avrebbe potuto incidere sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoSilenzio della pubblica amministrazione

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