Cassazione Penale, Sentenza n. 36871/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis (prorogato dal 2003). Il ricorrente contestava la mancanza di attualità del pericolo di mantenimento di contatti con la criminalità organizzata e l'insufficiente motivazione del decreto ministeriale di proroga, chiedendo che si tenesse conto di dati storici e di precedenti revoche (es. il caso Palmeri) per dimostrare l'attenuazione della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le doglianze prospettate fossero, nei fatti, una nuova valutazione del merito (vietata in sede di legittimità) e non la deduzione di una specifica violazione di legge o di una mancanza della motivazione in termini tali da renderla del tutto incomprensibile. La Corte ha ritenuto invece adeguata e congrua la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che si era basata su informazioni aggiornate degli organi investigativi circa il ruolo eminente del detenuto nel clan Rinzivillo e sull'operatività e riorganizzazione della cosca (con recenti provvedimenti di confisca). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-bis, Ordinamento Penitenziario
sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno
La norma consente la proroga del regime differenziato solo se permane la capacità del detenuto di mantenere contatti con organizzazioni criminali; la valutazione della persistenza di tale capacità è questione di fatto e può essere sindacata in Cassazione solo per violazione di legge o per totale carenza di motivazione
art. 41-bis, comma 2-sexies, Ordinamento Penitenziario (richiamato)
Limita i motivi di ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge (inclusa la mancanza della motivazione in termini tali da risultare del tutto insufficiente), escludendo il sindacato di merito sui fatti
art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato a supporto delle regole di impugnazione in materia di provvedimenti cautelari o speciali, nel senso che il sindacato in Cassazione è circoscritto ai vizi di legge
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di disporre una sanzione pecuniaria (versamento alla cassa delle ammende) per ricorsi inammissibili quando non sussista totale assenza di colpa
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000 (richiamata)
Utilizzata per giustificare la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria quando non si ravvisa assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- In sede di cassazione contro ordinanze su proroghe del 41-bis è sindacabile principalmente la violazione di legge e la mancanza di motivazione tale da rendere il provvedimento incomprensibile; non è consentita una nuova valutazione del merito dei fatti.
- Per ottenere la revoca o non proroga del 41-bis è necessario documentare elementi concreti e aggiornati che smentiscano la capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione criminale; generiche argomentazioni storiche non sono sufficienti.
- La motivazione del provvedimento amministrativo/giudiziario che proroga il 41-bis poggia spesso su informazioni investigative e sulla valutazione dell'operatività della cosca: tali elementi, se adeguatamente esposti, sono idonei a sostenere la proroga.
- Chi impugna deve indicare specifiche violazioni di legge o dimostrare che la motivazione manca dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; altrimenti il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
- Esiste un rischio concreto di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) per ricorsi ritenuti infondati o reiterativi, salvo assenza di colpa provata.
- Se si intendono far valere precedenti di revoca (es. altri casi come Palmeri) bisogna dimostrare la piena comparabilità fattuale e l'assenza di elementi nuovi che giustifichino la proroga; altrimenti il confronto storico non basta.
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