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Sentenza

Sentenza n. 330/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- di diniego al rilascio del decreto di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata, della licenza di porto di pistola e del relativo libretto e di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, diniego della licenza di porto di pistola e del relativo libretto, divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di alienazione delle armi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 43 e 138 T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 10 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti, sviamento, irrazionalità, contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che, essendo incensurato e non sottoposto alle misure indicate dall’art. 11 T.U.L.P.S., non ricorressero cause ostative automatiche; che l’art. 43 T.U.L.P.S. non consentisse di porre a suo carico l’onere di provare la buona condotta, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 440/1993; che l’ammonimento del Questore ai sensi dell’art. 8 l. n. 38/2009 non fosse assimilabile a una condanna penale e non potesse fondare automaticamente il diniego; che mancasse una valutazione concreta e adeguatamente motivata della sua affidabilità; e che il riferimento alla mera proposta della Questura fosse insufficiente. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 41 CDFUE e dell’art. 8 CEDU per omessa comunicazione di avvio, mancata partecipazione procedimentale e mancato contraddittorio, nonché sproporzione delle misure rispetto al diritto al lavoro, anche perché l’ammonimento era stato impugnato e risultava sub iudice.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che, al momento dell’adozione del provvedimento prefettizio, l’ammonimento ex art. 8 l. n. 38/2009 fosse valido ed efficace e avesse superato il vaglio cautelare in primo e secondo grado; pertanto esso poteva essere posto a fondamento di ulteriori provvedimenti di polizia, secondo il principio di equiparazione, ferma la possibile incidenza di un eventuale successivo annullamento. Ha riconosciuto la rilevanza istruttoria e lato sensu consultiva della proposta della Questura, pur spettando alla Prefettura l’adozione dei provvedimenti finali. Ha escluso che fosse necessaria la comunicazione di avvio per il procedimento relativo alla nomina a guardia giurata, trattandosi di procedimento a iniziativa privata, e ha comunque ritenuto che la partecipazione non avrebbe potuto determinare un esito diverso. Nel merito, il Collegio ha affermato che l’ordinamento non può, da un lato, consentire l’adozione dell’ammonimento nei confronti del presunto persecutore e, dall’altro, permettergli di continuare a detenere armi o di ottenere una licenza di polizia che lo abiliti a portarle. Non si tratta di automatismo assoluto, ma di una deduzione coerente con gli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., che richiedono affidabilità nel corretto uso delle armi, e con l’art. 138 T.U.L.P.S. per la nomina a guardia particolare giurata. Il giudice ha precisato che, in astratto, l’ammonito potrebbe conservare le armi quando gli atti persecutori non abbiano riguardato minacce all’incolumità fisica; nella fattispecie, tuttavia, risultavano minacce di conseguenze fisiche rivolte alla ex partner e al nuovo compagno, sicché il giudizio di non piena affidabilità non era illogico né manifestamente infondato. Ha escluso la violazione della proporzionalità, ritenendo non graduabile il rilascio dell’autorizzazione di polizia, che può essere concesso o negato. Ha infine ritenuto non decisivi il diritto al lavoro e l’interesse professionale del ricorrente, anche perché egli aveva ammesso di poter svolgere attività lavorativa nel settore della sicurezza anche senza la nomina a guardia giurata.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 38/2009

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'ammonimento del Questore, se valido ed efficace al momento dell'adozione dei successivi provvedimenti di polizia, può essere posto a fondamento del diniego di autorizzazioni relative alle armi e della loro revoca o limitazione, in coerenza con la finalità di prevenzione della violenza di genere.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, ma il TAR fonda principalmente la decisione sulla valutazione di affidabilità richiesta dagli artt. 39, 43 e 138 T.U.L.P.S.

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente il divieto di detenzione delle armi quando sussistano elementi idonei a escludere l'affidabilità del soggetto e il rischio di abuso delle armi.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    non dà affidamento di non abusare delle armi

    Il requisito dell'affidabilità nel corretto uso delle armi giustifica il diniego della licenza quando, alla luce dell'ammonimento e delle minacce fisiche accertate nel quadro istruttorio, il soggetto non dia sufficiente affidamento.

  • art. 138, comma 1, n. 5, T.U.L.P.S.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La nomina a guardia particolare giurata presuppone il possesso di requisiti di affidabilità; la loro mancanza può essere desunta, con valutazione concreta, da un ammonimento vigente e da condotte minacciose.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il provvedimento è ritenuto sufficientemente motivato perché fondato sull'ammonimento vigente, sulla proposta della Questura e sulle condotte minacciose emergenti dagli atti.

  • artt. 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata partecipazione non comporta l'illegittimità del diniego relativo al procedimento a iniziativa privata e, quanto al divieto di detenzione, non è decisiva quando sia dimostrato che l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il TAR richiama il principio per cui il vizio partecipativo non conduce all'annullamento quando, per la natura vincolata o sostanzialmente necessitata della decisione, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali nella pubblicazione della sentenza.

Massime di principio

  • Un ammonimento del Questore ai sensi dell’art. 8 l. n. 38/2009, quando sia valido ed efficace al momento dell’adozione del provvedimento e non sia stato sospeso, può essere utilizzato dall’autorità di pubblica sicurezza come elemento fondante di provvedimenti successivi in materia di armi e autorizzazioni di polizia; l’eventuale successivo annullamento dell’ammonimento può incidere sui provvedimenti conseguenti secondo il nesso di presupposizione.
  • L’ammonimento non determina un automatismo assoluto e inderogabile nel divieto di detenzione delle armi o nel diniego delle relative licenze: l’amministrazione deve comunque valutare l’affidabilità concreta dell’interessato. Tuttavia, quando l’ammonimento sia collegato ad atti persecutori comprendenti minacce all’incolumità fisica, il giudizio di non affidabilità può essere ritenuto logicamente fondato.
  • La proposta o valutazione della Questura costituisce elemento istruttorio e lato sensu consultivo rilevante nei procedimenti in materia di armi, anche quando la competenza ad adottare il provvedimento finale spetti alla Prefettura.
  • Il procedimento per il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e delle relative autorizzazioni, se avviato su istanza privata, non impone di per sé una nuova comunicazione di avvio; inoltre, la mancata partecipazione non determina l’annullamento quando l’apporto dell’interessato non avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
  • Il principio di proporzionalità non impone una graduazione interna del diniego di un’autorizzazione di polizia quando l’ordinamento configuri il titolo come alternativamente concedibile o negabile e la valutazione di affidabilità escluda il rilascio.
  • Il diritto al lavoro e l’interesse professionale del richiedente non prevalgono sull’esigenza pubblicistica di prevenire l’abuso delle armi quando risultino elementi concreti di non affidabilità e l’attività lavorativa possa comunque essere svolta, almeno in parte, senza il titolo di polizia richiesto.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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