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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41766/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma degli arresti domiciliari disposti nei confronti di Passarin per reati associativi, fallimentari e tributari (art. 416 c.p., artt. 216 e 223 L.F., artt. 5, 10-bis e 10-ter D.Lgs. n.74/2000). Il ricorso per cassazione solleva sei motivi: mancato e/o illogico esame dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (in particolare del pericolo di reiterazione), censura della qualificazione del ricorrente come "amministratore di fatto" delle cooperative in dissesto, insufficiente motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio (ancorato a una sola intercettazione del 2020), rilievo della sospensione dall'albo e del fallimento delle società come elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione, e infine il profilo personale (età prossima ai 70 anni e carichi penali assenti) come fattore favorevole alla remodulazione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretto il metro di controllo del Tribunale del riesame (limitato alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 299 c.p.p.), confermando che il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo ad affievolire le esigenze cautelari in assenza di elementi nuovi e rilevanti. Ha condiviso la valutazione che la lunga durata dell'associazione criminosa e la posizione di primo piano del Passarin giustificano il permanere del pericolo di reiterazione. Ha respinto la censura circa la mancata prova di un ruolo di "amministratore di fatto", riconoscendo che la ricostruzione funzionale dell'attività esercitata può legittimare tale qualificazione. Ha escluso rilievo decisivo alla temporanea sospensione dall'albo (ormai cessata) e al fallimento delle società, poiché il pericolo di reiterazione riguarda la possibilità di commettere reati analoghi anche tramite altre società o modalità. Ha ritenuto aggravante e rilevante il pericolo di inquinamento probatorio anche sulla base di un episodio singolo (la telefonata intercettata), poiché un solo comportamento di inquinamento è idoneo a integrare il rischio cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione per delinquere, citata come parte della imputazione per valutare la gravità indiziaria a fondamento della misura cautelare

  • artt. 216 e 223 L.F. (Legge Fallimentare)

    Norme relative ai reati fallimentari utilizzate per delimitare l'oggetto delle indagini e la gravità degli indizi

  • art. 5 D.Lgs. n.74/2000

    Riferimento a norme tributarie contestate nell'ambito del quadro indiziario

  • art. 10-bis D.Lgs. n.74/2000

    Ulteriore riferimento a delitti tributari contestati

  • art. 10-ter D.Lgs. n.74/2000

    Riferimento normativo alle fattispecie tributarie contestate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che delimita il controllo del giudice dell'appello in materia di revoca/sostituzione di misura cautelare: il riesame deve valutare solo sopravvenienze idonee a modificare il quadro cautelare già formato

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio); la Corte ricorda che anche un singolo atto di inquinamento è idoneo a fondare il periculum

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al cosiddetto 'tempo silente': suscettibile di valutazione al momento dell'adozione della misura, mentre ai fini della revoca/ sostituzione il tempo va valutato in connessione con sopravvenienze concrete

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di formulare doglianze specifiche in cassazione; la Corte osserva l'indeterminatezza delle censure difensive

Massime di principio

  • In sede di appello contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare il giudice è limitato a valutare sopravvenienze e non può riesaminare integralmente la sussistenza della misura: bisogna dimostrare elementi nuovi, concreti e idonei ad incidere sul quadro cautelare
  • Il mero decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a escludere o attenuare le esigenze cautelari, salvo che sia accompagnato da fatti nuovi e rilevanti che ne modifichino la valutazione
  • La qualità e la gravità indiziaria e la posizione effettiva dell'indagato nel sodalizio (valutazione funzionale) possono giustificare la qualificazione di amministratore di fatto anche in assenza di investitura formale
  • La sospensione dall'esercizio della professione o il fallimento di società utilizzate per la commissione dei reati non sono automaticamente idonei ad escludere il pericolo di reiterazione, perché l'indagato potrebbe commettere reati analoghi con altri mezzi o tramite altre strutture
  • Un singolo episodio di inquinamento probatorio può essere sufficiente a fondare il pericolo di inquinamento se, nel contesto complessivo, emerge come indice concreto della possibilità di pregiudicare la prova
  • Le doglianze in cassazione devono essere articolate e specifiche (art. 581 c.p.p.); critiche generiche sulla valutazione del merito sono inammissibili

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