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Sentenza

Sentenza n. 5029/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento delle autorizzazioni in deroga acustica, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/1995, e dell’art. 20 del Regolamento acustico comunale, rilasciate dal Comune di Vico Equense per i giorni 25 e 27 giugno 2026 in favore della Aequa Eventi s.r.l., di cui si è avuto conoscenza con PEC del 16 giugno 2026 del Responsabile della SUAP del Comune di Vico Equense; nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi conseguenti.

Giustizia amministrativa202603845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici rilasciate dal Comune per eventi privati del 25 e 27 giugno 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le autorizzazioni in deroga acustica rilasciate dal Comune in favore di un’impresa organizzatrice di eventi, deducendo, anzitutto, l’incompetenza del sindaco, poiché i provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dai dirigenti ai sensi del d.lgs. 267/2000. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell’istruttoria, difetto di motivazione e omessa comparazione degli interessi, sostenendo che l’evento si svolgeva in un complesso condominiale privato non aperto al pubblico e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per l’autorizzazione in deroga. In sede cautelare il TAR aveva sospeso le autorizzazioni, disponendo che gli eventi potessero comunque svolgersi nel rispetto di limiti acustici più rigorosi. Dopo lo svolgimento degli eventi senza fruizione della deroga, il ricorrente ha insistito per una decisione di merito, prospettando un interesse conformativo rispetto a future autorizzazioni e, in subordine, l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori e della soccombenza virtuale. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse e ha contestato la possibilità di adottare statuizioni conformative su poteri futuri e non ancora esercitati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli eventi oggetto delle autorizzazioni si erano già svolti senza beneficiare della deroga acustica, sicché l’annullamento degli atti non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. È stato escluso anche un residuo interesse conformativo: il ricorso riguardava specifici provvedimenti ormai privi di efficacia pratica e non era possibile disciplinare il futuro esercizio di poteri non ancora esercitati, eventualmente subordinati a nuove istanze e a una nuova istruttoria. Il TAR ha altresì negato l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, rilevando che le autorizzazioni non erano state eseguite e non avevano prodotto il danno lamentato. Ai fini della regolazione delle spese, tuttavia, il Collegio ha esaminato la soccombenza virtuale e ha ritenuto fondato il primo motivo: la competenza a rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti acustici appartiene ai dirigenti, trattandosi di ordinario esercizio di poteri amministrativi e non di ordinanza contingibile e urgente. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. h), l. 447/1995

    l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

    La disposizione costituisce la base normativa del potere di autorizzare deroghe ai limiti acustici per attività temporanee e manifestazioni; nel caso concreto il potere è stato ritenuto esercitato da organo incompetente.

  • art. 107, comma 5, d.lgs. 267/2000

    L’autorizzazione all’effettuazione di uno spettacolo rientra, infatti, tra gli atti di ordinaria competenza dirigenziale

    La competenza ordinaria alla concessione dell’autorizzazione appartiene ai dirigenti; la competenza del sindaco è conservata per le ordinanze contingibili e urgenti, estranee alla fattispecie esaminata.

  • artt. 50, comma 3 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le disposizioni sono richiamate per delimitare la competenza sindacale alle ordinanze contingibili e urgenti, distinta dall’ordinario potere autorizzatorio in materia acustica.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha escluso l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, poiché gli atti impugnati non erano stati eseguiti e non avevano prodotto danni; ha inoltre escluso statuizioni conformative su poteri futuri non ancora esercitati.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee o manifestazioni costituiscono ordinario esercizio di potere amministrativo e, in assenza dei presupposti dell’urgenza, non rientrano nella competenza sindacale propria delle ordinanze contingibili e urgenti.
  • Ai sensi dell’art. 107, comma 5, d.lgs. 267/2000, la competenza a rilasciare autorizzazioni amministrative ordinarie, anche quando comportino una deroga ai limiti acustici, appartiene ai dirigenti e non al sindaco.
  • Quando gli eventi cui si riferiscono le autorizzazioni impugnate si sono svolti senza fruire della deroga, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento degli atti, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’interesse conformativo non consente al giudice amministrativo di disciplinare in via generale e preventiva l’esercizio di poteri amministrativi futuri, non ancora esercitati e subordinati a eventuali nuove istanze e istruttorie.
  • L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori non è giustificato quando l’atto impugnato non sia stato eseguito e, per tale ragione, non abbia potuto produrre il danno dedotto.
  • Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può valutare la soccombenza virtuale ai soli fini della regolazione delle spese e condannare l’amministrazione quando il ricorso sarebbe risultato fondato.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniResponsabile del procedimento e competenzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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